26 Aprile 2024, venerdì
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“Coronavirus e adempimenti societari” Sono previste possibili ripercussioni sulla redazione dei bilanci societari?

Per rispondere al quesito occorre introdurre il concetto di “continuità di impresa”.

Tale premessa risulta d’obbligo dal momento che l’articolo 6 del Decreto Liquidità prevede infatti, a decorrere dalla entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 dicembre 2020, la disapplicazione  degli artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto e 2482 ter c.c., che disciplinano la materia di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.

Le misure adottate sono volte ad evitare di costringere gli amministratori di società per azioni, s.r.l. e società cooperative, a scegliere tra la immediata messa in liquidazione della società, a fronte della perdita di continuità dell’impresa, e l’assunzione di responsabilità per gestione non conservativa ex art. 2486 c.c.

Ebbene, in forza dell’articolo 6 ex Decreto, vengono sospese quelle norme che in regime “di normalità” prevedono che, al verificarsi delle perdite superiori al terzo del capitale sociale, gli amministratori debbano convocare l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio devono ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al Tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il Tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere successivamente iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Si evidenzia per altro che fino alla data del 31 dicembre 2020 non opererà neanche la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma  4, e 2545 duodecies c.c.

È il successivo articolo  7 del Decreto a fissare (come si legge nella Relazione illustrativa al D.L.) un obbligo certo circa l’applicazione delle ordinarie regole in tema di bilancio per la maggior parte delle società, che si riassumono nella redazione dei bilanci dell’esercizio in corso “senza la possibilità di adottare l’ottica della continuità aziendale”, con grave pregiudizio sulla stima di tutte le voci del bilancio stesso.

È opportuno definire “continuità aziendale” la capacità  dell’impresa di soddisfare la condizione di economicità (intesa come raggiungimento dell’equilibrio economico nel conseguimento di superiore risultato dei ricavi rispetto ai costi di esercizio) durante lo svolgimento della propria normale attività operativa, e, conseguentemente, di consentire una congrua remunerazione del capitale di rischio (investito), oltre che mantenere l’equilibrio monetario della gestione nonché il soddisfacimento  delle aspettative degli azionisti e ancor di più di tutte le parti interessate.

Nel panorama normativo viene valutata la continuità aziendale sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato dalla società anteriormente al 23 febbraio 2020, e cioè alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all’emergenza (decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13) con la progressiva evoluzione dei danni causati dal fermo di mercato.

Il criterio di valutazione dovrà essere argomentato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

L’articolo 8 denominato “Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società”, sancisce invece l’esonero da postergazione per i finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento a favore delle società dalla data di entrata in vigore del decreto, e sino al 31 dicembre 2020, deroga alle regole generali sancite ai sensi degli articoli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c.

La ratio è quella di sanzionare (in forza degli articoli egli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c) il manifestarsi del fenomeno della così detta sottocapitalizzazione nominale, individuato nella  convenienza dei soci a ridurre la loro esposizione al rischio d’impresa.

Nell’attuale situazione congiunturale, l’applicazione rigida della regola sulla postergazione avrebbe l’effetto di scoraggiare, frenandolo, il flusso di finanziamento in favore della società.

Un flusso finanziario invece che ci si auspica riprenda quanto prima la sua attività, in modo che le aziende possano tornare a vivacizzare i propri bilanci ed il segmento di  mercato che occupano.

Avvocato Antonio Giulio Alagna

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