Si può non versare L’assegno di mantenimento al tempo del coronavirus ?
la profonda crisi, economica-sociale-umanitaria determinata dal Covid-19 appare senza dubbio quale situazione da doversi inquadrare nell’ottica della straordinarietà e dell’imprevedibilità e come tale è da valutarsi quale fenomeno non solo che esula dalla cosiddetta sfera di signoria dell’individuo ma anche idoneo ad innalzare, da un punto di vista prettamente giuridico, la possibilità di aumento del rischio di inadempimento riguardo a tutte quelle prestazioni (recte: obbligazioni) di carattere economico, come può essere ad esempio l’assegno di mantenimento, sorte antecedentemente al periodo dell’emergenza.
Per le considerazioni innanzi esposte, dunque, appare corretto rilevare come una plausibile soluzione alla problematica che qui ci occupa può essere individuata nell’istituto dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore, disciplinata dagli artt. 1256 a 1258 del Codice Civile. Invero, l’eventuale difficoltà della parte nel corrispondere l’assegno di mantenimento nella misura prevista, come è evidente, potrà derivare non già da un atteggiamento di matrice colposa o dolosa, quanto piuttosto da un’impossibilità oggettiva ad effettuare la prestazione in sé e per sé considerata proprio a causa del lockdown lavorativo imposto dal Governo (factum principis). Per meglio dire, l’attività impedente, non è strettamente collegabile ad azioni o omissioni dirette o indirette del singolo, quanto piuttosto a cause di forza maggiore imprevedibili ed inevitabili.
Si rileva pertanto che situazioni di tal guisa siano necessariamente da ritenersi legittimanti una richiesta quantomeno di riduzione dell’importo economico da dover corrispondere all’altro coniuge e alla prole. Pertanto, tenendo a mente l’importante ratio dell’assegno di mantenimento, rinvenibile ai sensi dell’art. 143 c.c. e anche i doveri, da osservare nell’adempimento delle prestazioni, di buona fede, lealtà e correttezza ex artt. 1175 e 1176 c.c. interpretati alla luce del principio di solidarietà sociale ex art. 2 Cost., si suggerisce, qualora i rapporti tra le parti lo consentano, poiché ispirati ad un clima di reciproca collaborazione, di notiziare circa la condizione di difficoltà l’altra parte attivando poi, di conseguenza, una trattativa per addivenire alla formalizzazione di un accordo anche per il tramite di una negoziazione assistita che preveda la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, sia pur limitatamente alla durata dell’emergenza.
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