Responsabile l’avvocato che non blocca la prescrizione?
Rischia una condanna al risarcimento dei danni nei confronti del cliente l’avvocato che non compie gli atti necessari per interrompere la prescrizione del diritto del suo assistito, trattandosi del compimento di atti che rientrano nell’ordinaria diligenza dell’avvocato.
Irrilevante il mancato rilascio della procura alle liti per intraprendere l’apposita iniziativa giudiziale: l’obbligo di informare l’assistito, infatti, persiste dal momento del conferimento dell’incarico, durante tutto lo svolgimento dello stesso e, addirittura, anche in ipotesi di rinuncia o revoca del mandato difensivo.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell’ordinanza n. 28629/2019 pronunciandosi sul ricorso di un cliente che aveva evocato in giudizio il suo avvocato per chiedere venisse accertata la sua responsabilità professionale con conseguente condanna al risarcimento dei danni.