26 Aprile 2024, venerdì
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In quali casi ho diritto ad ottenere indennizzo da parte dell’Inail?

Per il mio lavoro  uso la macchina privata, il motorino e la bicicletta in caso di infortunio ho  diritto all’indennizzo dell’Inail?

Risponde il Prof.Giuseppe CatapanoRisultati immagini per indennizzo inail

consulentedistrada@gmail.com

Per parlare di infortunio sul lavoro – ossia infortunio in itinere – l’incidente stradale deve essersi verificato lungo il “normale percorso”:

  • di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
  • che collega due luoghi di lavoro, in caso di lavoratore con più rapporti di lavoro. È anche il caso di un dipendente che si muova in auto o in motorino, per fare consegne a domicilio dei prodotti aziendali o per fungere da rappresentate, parlare coi fornitori, ecc.;
  • di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, in mancanza di un servizio di mensa aziendale.

Quando si parla di “normale percorso” si intende la strada più breve. Non sono quindi ammesse intenzioni o deviazioni, anche per esigenze personali come per fare la spesa o la benzina ad un distributore meno caro. La modifica del tragitto è ammessa solo se ci sono:

  • ragioni di forza maggiore (si pensi a una strada interrotta o bloccata da un forte e imprevedibile traffico che, altrimenti, non consentirebbe di arrivare in tempo);
  • esigenze essenziali e improrogabili (si pensi al dipendente che, prima di andare al lavoro, deve ritirare un certificato medico necessario alla prestazione lavorativa stessa o deve acquistare dei farmaci urgenti). La deviazione effettuata dai genitori per accompagnare i figli a scuola rientra tra le esigenze essenziali ed improrogabili e pertanto gli infortuni accaduti durante il percorso deviato (ovvero nel normale percorso casa-lavoro, dopo la sosta presso la scuola del figlio) sono tutelabili come “infortuni in itinere”;
  • adempimento di obblighi che possono avere ripercussioni penali (si pensi a una persona che deve rendere una testimonianza in tribunale).
  • Per quanto invece riguarda gli infortuni che si verificano durante le soste avvenute nel normale tragitto, queste sono assicurate solo se brevi.
  • Di solito l’infortunio in itinere non viene risarcito quando il lavoratore si trovata alla guida della propria auto in quanto l’uso del mezzo privato espone il conducente a un maggior rischio rispetto ai mezzi pubblici. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, è possibile ugualmente ottenere il risarcimento per infortunio sul lavoro quando:non ci sono mezzi pubblici o questi, seppur esistenti, non consentono di arrivare in orario sul lavoro;l’uso dei mezzi pubblici è particolarmente disagevole: si pensi a un dipendente che dovrebbe prendere numerose coincidenze tra pullman e treni o la cui fermata è molto lontana rispetto al luogo di ingresso dell’azienda, non servito dai mezzi pubblici;l’uso dei mezzi pubblici è troppo gravoso in relazione alle esigenze di vita familiare del lavoratore (si pensi a un uomo che deve accompagnare a scuola tre figli piccoli).
  •  La legge sull’infortunio in itinere si applica a prescindere dalla responsabilità per l’incidente stradale. Quindi, se anche a causare il sinistro è stata la condotta del lavoratore, questi ha ugualmente diritto al risarcimento dall’Inail (si pensi al conducente che non si ferma a uno stop, che passa col semaforo rosso, che commette un eccesso di velocità). Sono esclusi solo i casi di:
    • abuso di alcolici e psicofarmaci;
    • uso di stupefacenti ed allucinogeni;
    • mancanza della patente.
    • Per legge l’incidente avvenuto in bicicletta viene sempre risarcito, a prescindere dalla necessità o meno dell’impiego del mezzo privato, visto il benefico impatto che tale veicolo ha sull’ambiente.Dunque, l’utilizzo della bicicletta è sempre considerato necessario per una  tendenza, presente nell’ordinamento, rivolta all’incentivazione dell’uso della bicicletta.
    • La giurisprudenza ha esaminato alcuni casi concreti spiegando se, per essi, si può parlare o meno di infortunio in itinere. In particolare, danno diritto al risarcimento dall’Inail gli incidenti avvenuti:
      • durante il ritorno a casa dopo un turno di lavoro notturno con colpo di sonno o eccesso di velocità;
      • nel tratto percorso a piedi tra il posto di lavoro ed il luogo in cui il lavoratore ha parcheggiato il proprio veicolo utilizzato per recarsi al lavoro;
      • durante il tragitto per casa per la pausa pranzo salvo che in azienda vi sia il servizio mensa o vengano distribuiti i buoni pasto.
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