26 Aprile 2024, venerdì
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Risarcimento del danno da incidente stradale

Pubblichiamo a seguire le domanda pervenuteci da un nostro lettore. Risponde il Prof.Giuseppe Catapano.

1.Qualora il malcapitato non riesca per tempo a segnare la targa…cosa può fare? Può in qualche modo risalire al”furbetto” di turno?

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito con legge n. 990 del 1969 (abrogata con l’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private), operativo dal 12 giugno 1971, è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Consap con l’assistenza di un apposito Comitato, presieduto dal Presidente della Società, o in sua vece, dall’Amministratore Delegato, composto da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap, dell’Ivass, delle imprese di assicurazione e dei consumatori.

La liquidazione dei danni, per i casi indicati di seguito, ai sensi dell’art. 286 del D.Lgs. 209/2005, è effettuata a cura delle Imprese Designate dall’Ivass con provvedimento valido per un triennio

L’intervento del Fondo per i casi indicati di seguito, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro (dall’11 giugno 2017 € 6.070.000,00 nel caso di danni alle persone, per sinistro; €1.220.000,00 nel caso di danni alle cose, per sinistro.

Precedentemente a far data dall’11 giugno 2012 € 5.000.000,00 per danni a persona per sinistro, € 1.000000,00 per danni a cose per sinistro; a far data dall’11 dicembre 2009, € 2.500.000,00 per danni a persona per sinistro ed € 500.000,00 per danni a cose per sinistro.

Tipologie di sinistri

  • Ipotesi A – veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona) ;
  • Ipotesi B – veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest’ultimi, di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente) ;
  • Ipotesi C – veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. In questa ipotesi si distinguono le seguenti tre procedure, di cui solo la terza attualmente attiva:
    • Liquidazione dei danni a cura del Commissario liquidatore dell’Impresa in liquidazione coatta amministrativa, nei casi di sinistri causati da veicoli o natanti assicurati con imprese che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente, i cui Commissari liquidatori siano stati autorizzati, anche per conto del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti (art. 293 del D.lgs. n. 209 del 07.09.2005).
    • Liquidazione dei danni a cura dell’Impresa Cessionaria, nei casi di sinistri causati da assicurati con polizze di Imprese il cui portafoglio r.c. auto è stato trasferito ad altra Compagnia.
    • Liquidazione dei danni a cura dell’Impresa Designata, nei casi di sinistri causati da veicoli o natanti assicurati con imprese che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente e per le quali non si verifichino le condizioni indicate ai due punti precedenti (art. 286 del D.lgs. n. 209 del 07.09.2005) –
  • Ipotesi D – veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose

Il Fondo provvede al risarcimento del danno nei seguenti casi ulteriori:

  • Ipotesi Dbis – sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo(Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose
  • Ipotesi Dter – sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo(Art. 283, comma 1, lett. d-ter), sia per i danni alla persona che per i danni alle coseRisultati immagini per danno incidente stradale

2. Risarcimento del danno da incidente stradale: come si fa a stabilire chi deve risarcire?A quanto ammontano i tempi del risarcimento?

Non è facile stabilire di chi sia la colpa in caso di incidente stradale: a volte ci aiutano le fotografie, le rilevazioni della polizia o delle altre autorità intervenute che riescono a dare un’idea di come si sia svolta la vicenda attraverso la misurazione delle frenate sull’asfalto, l’osservazione dei punti di urto delle auto, l’intensità e l’estensione dei danni procurati ai rispettivi mezzi e ai conducenti, il luogo ove le auto si sono fermate dopo l’urto, ecc.; nel caso ci sia bisogno di calcoli più complessi, l’assicurazione o il giudice nomina eventualmente un perito, esperto di infortunistica stradale. Quando tutto manca ci sono infine i testimoni che possono fornire le loro versioni, utili a ricostruire i fatti.

Anche questi elementi, però, potrebbero essere insufficienti a stabilire di chi è la colpa di un incidente stradale, tanto è vero che il codice civile, consapevole degli ostacoli che si possono frapporre nel ricostruire una vicenda ormai consumatasi, stabilisce sempre una presunzione di pari responsabilità in capo ad entrambi i conducenti. In pratica, la legge opera una sorta di finzione sino a prova contraria: i due automobili coinvolti nello scontro si ritengono entrambi colpevoli al 50% e, conseguentemente, con ragione al 50%. Pertanto hanno diritto solo a metà del risarcimento del danno da parte dell’assicurazione.

Il conducente , però, può superare tale presunzione di pari responsabilità e addossare tutta la colpa sull’altro automobilista a condizione che rispetti queste tre regole:

  • innanzitutto  deve dimostrare che l’altro automobilista ha violato le regole del codice della strada;
  • ma ciò non basta. È anche necessario provare di aver rispettato il codice della strada (regole scritte) e le regole di prudenza che la situazione concreta richiede di volta in volta in aggiunta al codice (regole non scritte);
  • anche questo non è ancora sufficiente. Bisogna dare contezza del fatto che la violazione del codice della strada posta dall’altro automobilista fosse anche imprevedibile inevitabile. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [2].

A riguardo di quest’ultimo dei tre aspetti, come già affermato dalla Suprema Corte in passato [3], il conducente deve accertarsi con ogni mezzo che non sopraggiungano altri veicoli e tale ispezione deve proseguire per tutte le fasi della manovra. Le regole sulla condotta alla guida contengono una serie di comandi e divieti che si giustificano in base a possibili rischi di una condotta difforme da parte del conducente, potenzialmente derivanti anche dalla condotta negligente o imprudente altrui.

Tanto per fare un esempio, in prossimità di uno stop non basta dimostrare di avere avuto la precedenza, di non procedere a velocità elevata e che l’altro automobilista non abbia rispettato il segnale di arresto; bisogna anche dare prova che non sia stato possibile accorgersi della corsa di quest’ultimo prima dell’urto, in modo da evitarla, nonostante il codice della strada desse il diritto di procedere prima.

Il codice della strada [4] stabilisce infatti che i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un’altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi; ed inoltre sono tenuti a segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.

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