26 Aprile 2024, venerdì
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Incarichi giudiziari:cosa cambia con l’entrata in vigore del d.lgs. 54/2018

Il decreto lgs 54/2018 in vigore dal 25 giugno interviene a integrazione del codice antimafia modificato qualche mese addietro dalla L.161/17. L’art.35 co.3 già in precedenza prevedeva che non sono abilitati ad assumere l’incarico di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell’amministratore giudiziario: il coniuge, i parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi o commensali abituali del magistrato che conferisce l’incarico, né i creditori o debitori del magistrato che conferisce l’incarico, del suo coniuge o dei suoi figli, né le persone legate da uno stabile rapporto di collaborazione professionale con il coniuge o i figli dello stesso magistrato, né i prossimi congiunti, i conviventi, i creditori o debitori del dirigente di cancelleria che assiste lo stesso magistrato.Immagine correlata

Il decreto legislativo in commento chiarisce ulteriormente i limiti sugli incarichi giudiziari, da oggi preclusi ai professionisti che intrattengono rapporti familiari, personali o di frequentazione abituale con i magistrati e la vigilanza sugli stessi incarichi è affidata al presidente della Corte di appello. In relazione ai rapporti tra giudice e amministratore, il decreto ha sostituto il concetto di stabile convivenza con quello della convivenza di fatto aggiungendo anche il rapporto di frequentazione assidua. Il nuovo comma 4 bis dell’art.35 statuisce in tal senso: “Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali“. Occorrono, dunque, prove specifiche di un rapporto di amicizia continuo e non semplici presunzioni basate sul fatto che due persone frequentino normalmente gli stessi luoghi. La norma è stata inserita principalmente per dare una risposta legislativa alle vicende palermitane che hanno visto al centro di presunte irregolarità il giudice Silvana Saguto e qualche altro professionista.

L’obbligo di informare l’autorità che lo ha nominato circa l’esistenza meno di relazioni di vario genere con i magistrati dell’ufficio attraverso il meccanismo dell’autocertificazione, in mancanza della quale il tribunale procederà d’urgenza alla nomina di un altro professionista è da rinvenire-stando al nuovo articolo del codice- esclusivamente sul professionista. Risulta doveroso porre un ulteriore argine a pratiche scorrette o che possano mettere a rischio l’imparzialità dei soggetti interessati compromesso, purtroppo, da casi isolati e circoscritti.

a cura di Giuseppe Cascella

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