Il documento di trasporto identifica la tracciabilità della merce in relazione a vettore, committente, caricatore, proprietario della merce e identità della stessa compreso luogo di carico e scarico. Ma per la sua regolarità formale non è necessario copiare il modello ministeriale nei dettagli. L’importante è il contenuto e non la grafica insomma anche perché la scheda può essere sostituita da un contratto di trasporto munito di data certa o documenti equipollenti. Lo hanno chiarito il ministero dei trasporti e dell’interno con la circolare congiunta del 17 luglio 2014. La scheda di trasporto, disciplinata dall’art. 7-bis del dlgs 286/2005, nasce per rendere maggiormente trasparente la filiera del movimento delle merci su strada. Con il decreto del ministero dei trasporti n. 554/2009 è stato fissato il contenuto di questo importante documento ed ora l’organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale assieme al ministero dei trasporti forniscono istruzioni più dettagliate sulla sua compilazione. Oltre al vettore, al committente, al caricatore e al proprietario della merce nella scheda andrà evidenziata anche la tipologia e la quantità degli oggetti trasportati, con tanto di luogo di carico e scarico degli stessi. Ma con ampia possibilità di personalizzare il modello rispetto al fac-simile fornito dal ministero. Le indicazioni della scheda non saranno però sufficienti in caso di irregolarità per l’immediata individuazione dei responsabili ai quali contestare le infrazioni, specifica la nota operativa. Occorreranno infatti ulteriori approfondimenti prima di elevare verbali.
