28 Marzo 2024, giovedì
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Continuazione e reati commessi dal tossicodipendente nei recenti sviluppi della giurisprudenza della Corte di Cassazione

La sentenza oggetto del presente commento affronta la controversa questione relativa all’applicabilità della disciplina prevista per la continuazione di reati, ex art. 81 c.p., nei casi in cui la pluralità delittuosa sia stata commessa dall’ imputato come conseguenza dell’ assunzione, o sotto effetto, di sostanze stupefacenti, inserendosi nel solco di un indirizzo giurisprudenziale, ormai sufficientemente consolidato a seguito della legge 21 febbraio 2006, n. 49 (Per una analisi organica della riforma si veda: ZAINA C. A., La nuova disciplina penale delle sostanze stupefacenti, Maggioli, 2006). Per meglio comprendere la problematica giuridica sottoposta all’ attenzione della Corte di legittimità, si rende inevitabilmente necessario fare riferimento, sia pure brevemente, al clima interpretativo registrabile in materia prima della novella appena citata.

2. Come se esistesse un vero e proprio pregiudizio giuridico, come se per determinate categorie di criminali non fosse opportuno applicare eventuali mitigazioni di pena, ai delinquenti che avessero compiuto una pluralità di reati come conseguenza dell’ assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e nel perdurare di tale condizione soggettiva, la giurisprudenza di legittimità, assente la dottrina e – ancora per poco – il legislatore, negava in maniera ferma e decisa la possibilità di applicare la disciplina “di favore” prevista dall’ art. 81, comma 2, c.p. La questione veniva archiviata in vista di una pretesa incompatibilità logica (C. Cass., Sez. I, 19 febbraio 1998 n. 6368) che si riteneva essere sussistente tra lo stato di tossicodipendenza e il medesimo disegno criminoso che, come noto, costituisce l’ unico requisito costitutivo caratterizzante la disciplina della continuazione. Muovendo dalla premessa per cui tale elemento soggettivo debba essere concepito quale programma dettagliato (ROMANO R., Commentario sistematico del codice penale, Vol. I, Art. 1-84, Giuffrè, 2004, p. 764. Contra, per tutti, MANTOVANI F., Diritto penale. Parte generale, Cedam, 2007, p. 495.), rispetto al quale le singole violazioni di legge penale si pongono come semplici scansioni (BRUNELLI D., Dal reato continuato alla continuazione di reati: ultima tappa e brevi riflessioni sull’ istituto, in Cass. pen., 2009, p. 2757), e che tale piano deve essere stato deliberato dall’ agente, una volta per tutte, all’ inizio della propria impresa criminosa (FIANDACA G. – Musco E., Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, 2007, p. 659), si arrivava alla unanime conclusione secondo cui di “unità di disegno criminoso” non potesse in alcun modo parlarsi allorquando la pluralità delittuosa fosse stata commessa dal tossicodipendente, magari anche al fine, unitario, di procurarsi i mezzi necessari per acquistare le sostanze stupefacenti. Una diversa soluzione, si precisava, avrebbe condotto all’ identificazione di tale elemento soggettivo – cioè il medesimo disegno criminoso – con una spuria inclinazione a delinquere.

L’impressione ricavabile da tali argomentazioni, era quella per cui la diffidenza socialmente diffusa nei riguardi dei tossicodipendenti, si trasformava, nelle sentenze della Suprema Corte, in un atteggiamento netto ed ostile al riconoscimento di qualsivoglia “beneficio sanzionatorio”. Il modus vivendi di tali soggetti ed il loro modus operandi, da un punto di vista prettamente criminale, veniva quindi ricondotto ad una più ampia e generale proclività al delitto (C. Cass., Sez. I, 15 ottobre 1992, n. 3004), ad un generico quanto imperfetto programma delinquenziale che, per definizione, non era riconducibile sotto i canoni ermeneutici attorno ai quali ruotava la dinamica costitutivo-applicativa della continuazione. Secondo altre pronunce, invece, l’ esclusione dell’ applicabilità della disciplina di cui all’ art. 81 c.p. era una conseguenza diretta del fatto che lo stato di tossicodipendenza avesse una natura circostanziale, concernente, cioè, i singoli reati e «come tal[e] non dimostrativ[o] della loro preventiva e unica deliberazione, ma soltanto rivelator[e] di una scelta di vita delinquenziale del soggetto interessato» (C. Cass., Sez. I, 12 Aprile 1999, n. 369). Seguendo questo ordine di idee, il reo, tossicomane e autore di più delitti, non delibererebbe una volta per tutte le singole condotte, ponendosi una sola volta, da un punto di vista soggettivo, contro l’ ordinamento giuridico, ma il proprio iter criminis rappresenterebbe il risultato di altrettante ribellioni all’ ordinamento (ZAGREBELSKY V., Reato continuato, Giuffrè, 1976), tante quante sono i reati da questo commessi. In breve: mentre il soggetto che agisce “in continuazione” supera una sola volta le controspinte emotive (COPPI F., Reato continuato e cosa giudicata, Jovene, 1969) che presiedono alla realizzazione di una serie di reati, il soggetto che commette quegli stessi reati sotto effetto, o a cagione, di sostanze stupefacenti, sarebbe verosimilmente costretto a ripercorrere il percorso emotivo che lo porta a delinquere ex novo, dimostrando, in ultima analisi, una maggiore pervicacia e riottosità sociale.

3. Erano sostanzialmente queste le ragioni poste a presidio dell’ esclusione dell’ applicabilità della fattispecie continuata per i casi in cui la manifestazione criminosa fosse stata realizzata da assuntori di sostanze stupefacenti. Si trattava di una presa di posizione estremamente significativa laddove si consideri che, seguendo il “motto del favor continuationis”, quella stessa giurisprudenza di legittimità interpretava in maniera estensiva l’ art. 81 c.p. al fine di ampliarne l’ ambito di operatività oltre i confini normativi suoi propri.

4. L’ indirizzo interpretativo cui si è appena fatto cenno, ha subito una formidabile inversione di rotta a seguito dell’ intervento della legge 21 febbraio 2006, n. 49 che, modificando la disciplina applicativa del reato continuato e del concorso formale in sede di esecuzione penale, ha stabilito, nell’ art. 671, comma 1, c.p.p., ultimo periodo, che «fra gli elementi che incidono sull’ applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza». L’ obiettivo manifesto era quello di evitare che tale stato “deviante” venisse considerato alla stregua di una vera e propria presunzione assoluta di inoperatività della continuazione.

5. Nel nuovo sentiero interpretativo post riforma si inserisce anche la sentenza in epigrafe, nella quale sembra potersi ravvisare un significativo punto di equilibrio tra le esigenze general-preventive, che indurrebbero a escludere l’ applicabilità della continuazione per questi casi, e quelle più “largheggianti”, volte invece ad estendere in maniera concentrica la vis operativa dell’ istituto. Lo stato di tossicodipendenza non vale, da solo, a giustificare l’ esistenza di un vincolo continuativo tra i reati costituenti la catena criminosa realizzata, né, però, lo esclude automaticamente. Questo è il principio che sembra potersi ricavare da questa sentenza quando, seguendo l’ iter argomentativo delle motivazioni, si legge che «la “consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza” rappresenta (…) soltanto uno degli indici alla stregua dei quali deve essere compiuto a opera del giudice della esecuzione l’accertamento della continuazione». Con il che, si è, dunque, voluto sottolineare come, ai fini dell’ applicabilità del regime di continuazione, non sia sufficiente che l’ imputato abbia agito sotto effetto di sostanze stupefacenti o abbia commesso una pluralità di reati – per lo più contro il patrimonio, stando alle ipotesi statisticamente più frequenti – per acquistare la quantità di sostanza stupefacente a lui necessaria, rendendosi per contro necessario che i singoli reati «siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa», dovendo, poi, il giudice valutare se « il condannato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente, e se il suddetto stato aveva influito sulla commissione delle condotte delittuose» (C. Cass., Sez. I, 20 Maggio 2011, n. 20144. Questa la conclusione cui già era pervenuta la giurisprudenza all’ indomani dell’ intervento riformatore. Si vedano, in particolare, C. Cass., Sez. V, 7 novembre 2006, n. 40349; C. Cass., Sez. I, 16 settembre 2008, n. 38442).

6. Si tratta, a ben vedere, della sola soluzione interpretativa concretamente praticabile di fronte al chiaro dato normativo, secondo il quale lo status di tossicodipendenza è inserito «tra gli elementi» che incidono sulla disciplina della continuazione e in concorso con essi. Come è stato sottolineato, infatti, da una recente pronuncia della Corte di cassazione, il giudice è chiamato a valutare se lo stato di tossicodipendenza «abbia influito sulla commissione delle condotte criminose», dovendosi prendere in considerazione anche ulteriori «specifici indicatori quali a) la distanza cronologica tra i fatti criminosi; b) le modalità della condotta; c) la sistematicità ed abitudini programmate di vita; d) la tipologia dei reati; e ) il bene protetto; f) l’omogeneità delle violazioni; g) le causali; h) lo stato di tempo e di luogo; i) la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza» (C. Cass., Sez. II, 21 dicembre 2012, n. 49844).
Una diversa lettura, volta cioè a ritenere che la riforma del 2006 imporrebbe di applicare automaticamente l’ art. 81 c.p. al soggetto che abbia agito sotto effetto, o a cagione, di sostanze stupefacenti, finirebbe non solo per contrastare con il chiaro dato letterale che, come già precisato, individua nella tossicodipendenza uno di quegli «elementi che incidono sull’ applicazione della disciplina del reato continuato», ma, soprattutto, per svilire definitivamente il senso e la ratio di un istituto, come la continuazione di reati, che anziché funzionare quale importante strumento per rispondere alle peculiarità del caso concreto, si trasformerebbe, per tal via, in una alternativa alla disciplina generale prevista per il concorso di reati, divenendo in sostanza la valvola di sicurezza di un sistema sanzionatorio ormai per molti aspetti anacronistico.

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