17 Aprile 2024, mercoledì
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A una settimana dal debutto si aggira lo spettro della "copia di cortesia"

A pochi giorni dal 30 giugno, data in cui – secondo le originarie previsioni – il processo civile telematico sarebbe dovuto divenire obbligatorio, regna la incertezza più assoluta non tanto sulla tempistica (sembra assodato, anche se manca ancora il crisma dell’ufficialità, che il deposito telematico degli atti endoprocessuali sarà obbligatorio solo nelle cause iniziate dal primo luglio) quanto su alcune concrete modalità di attuazione della rivoluzione informatica.

I rilievi di Anm e Csm – Con un “uno due” degno della migliore tecnica boxistica, prima la Associazione Nazionale Magistrati e poi il Consiglio Superiore della Magistratura hanno evidenziato una serie di criticità che renderebbero impraticabile l’immediato passaggio al digitale e suggerirebbero la opportunità di mantenere, sia pure transitoriamente, il fascicolo cartaceo.
Le ragioni sarebbero da ricercare nella attuale inadeguatezza delle dotazioni software ed hardware di cui dispongono gli uffici e i singoli magistrati.
Questi ultimi, in particolare, rischierebbero di mettere a repentaglio la propria professionalità e la propria salute se non potessero più avvalersi del formato cartaceo per lo studio della causa e la redazione dei provvedimenti (si veda il documento di sintesi della posizione espressa da Anm nella riunione di fine maggio del tavolo tecnico istituito presso il ministero).

Per risolvere il problema, è necessario per il Csm:
a) «garantire in via primaria la capacità di stampa degli uffici, quanto meno attraverso l’urgente fornitura di stampanti veloci, carta e toner»;
b) «la diffusione di quelle buone prassi che prevedono l’applicazione di protocolli organizzativi concordati con gli ordini professionali e diretti a garantire l’acquisizione delle copie degli atti e dei documenti prodotti telematicamente (disciplina del deposito della c.d. copia di cortesia)»;
c) la diffusione di protocolli interpretativi diretti a regolare l’applicazione dell’articolo 16 bis comma nono del decreto legge 179/2012, a mente del quale «Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche».

Quanto al metodo, si fa fatica a comprendere come sia stato possibile giungere a ridosso della scadenza per accorgersi della presunta impraticabilità della definitiva conversione al digitale senza gli adeguati investimenti – almeno stando agli esiti della indagine effettuata dal Csm – e farebbe molto bene il Ministro, che sul pct ha puntato tantissimo, a ricercare le responsabilità e ad adottare i consequenziali provvedimenti.
Nel merito, la questione è surreale.
Intanto, sarebbe opportuno evitare di proporre soluzioni “temporanee” per la nota attitudine, almeno nel nostro paese, a divenire definitiva ogni misura emergenziale ed a tempo determinato.

La “copia di cortesia” – In secondo luogo, pur stando a cuore di tutti la professionalità e la salute dei magistrati, non può essere un rimedio la cosiddetta “copia di cortesia”, e ciò per due ordini di ragioni: scopo del processo civile telematico è quello di rendere più efficiente la giustizia anche attraverso una sua dematerializzazione, mentre l’auspicato doppio binario condanna al fallimento l’ambizioso progetto; inoltre, lo Stato non può costringere gli avvocati ad investire nella informatizzazione, pensare di ridurre l’orario di apertura delle cancellerie, immaginare di aumentare per l’ennesima volta il costo del contributo unificato (a dispetto delle dichiarazioni della attuale maggioranza che ha promesso di ridurle le tasse e non, invece, di aumentarle) ed infine chiedere al cittadino – se vuole accedere al servizio giustizia – di sostenere anche i costi della copia di cortesia.
Se il fascicolo cartaceo è essenziale per la salvaguardia della professionalità dei giudici, il ministero si faccia carico dei relativi costi; se non lo è, i magistrati (al pari di avvocati e cancellieri) dovranno gradualmente abituarsi alle nuove modalità di lavoro.
In nessun caso potranno giustificarsi soluzioni che tradiscano lo spirito della riforma e gravino ancora una volta sull’utenza.
E non sembra neppure percorribile la strada dei protocolli locali, che non possono elevare a regola generale quanto dalla legge è relegato a mera eccezione.
L’articolo 16 bis comma 9 del decreto legge 179/2012, infatti, consente al Giudice di chiedere la produzione in formato cartaceo di «singoli atti e documenti» quando ciò sia dettato da specifiche esigenze: e non potrà dar luogo a problemi interpretativi una norma che è stata pensata e voluta dal legislatore per consentire la acquisizione al fascicolo processuale solo ed esclusivamente di quei documenti il cui formato (si pensi al referto di una radiografia ovvero alle tavole di un elaborato progettuale) non consenta la digitalizzazione ovvero la agevole consultazione a video.
Ci auguriamo, quindi, che il Ministro, al quale va il plauso per aver continuato a credere in un progetto che è in perfetta sintonia con il “Piano d’azione pluriennale 2014 – 2018 in materia di giustizia elettronica europea”, approvato dal consiglio d’Europa e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 14 giugno 2014, non avalli la istituzionalizzazione di una prassi allo stato ancora embrionale, e cioè quella della copia cartacea di cortesia, tanto più se dovesse essere confermata la decisione di modulare i tempi di attuazione delle riforma: la limitazione della obbligatorietà alle sole cause iniziate dopo il 30 giugno darebbe al ministero il tempo necessario al potenziamento degli uffici auspicato dal Csm e consistente nella loro dotazione di migliori stampanti, toner e carta.

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