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Rito abbreviato: le Sezioni Unite sul termine ultimo per la richiesta (Sez. Un. 20214/2014)

Depositate il 16 maggio 2014 le motivazioni della pronuncia numero 20214 delle Sezioni Unite in ordine al termine ultimo per la richiesta di rito abbreviato.

Ricordiamo che con l’ordinanza numero 4068 – depositata il 29 gennaio 2014 – la quarta sezione penale aveva rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto in tema di rito abbreviato: «Se può ritenersitempestiva la richiesta di giudizio abbreviato, proposta nel corso dell’udienza preliminare, prima che il giudice dichiari chiusa la discussione ma dopo le conclusioni del pubblico ministero».

All’udienza del 27 marzo 2014, le Sezioni Unite avevano risposto al quesito chiarendo che nell’udienza preliminare larichiesta di giudizio abbreviato può essere presentata dall’imputato anche dopo la formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero, ma comunque non oltre le conclusioni definitive rassegnate dal proprio difensore.

Il 16 maggio 2014 sono state depositate le motivazioni.

Alla luce della soluzione offerta, dunque, il Collegio ha ritenuto che il richiamo alle conclusioni contenuto nell’art. 438, debba essere inteso con riferimento alla definitiva formulazione delle conclusioni di ogni singola parte: una tale soluzione – si legge nelle motivazioni – non solo non contrasta con il tenore letterale della norma e con le potenzialità deflative del rito ma appare anche maggiormente rispettosa dell’impianto sistematico del codice nonchè del diritto di difesa dell’imputato.

Deve infatti escludersi che possa essere considerato momento preclusivo quello della formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero; e ciò non solo e non tanto per il raffronto con altre disposizioni del codice in cui il legislatore non ha avuto difficoltà a specificare il diverso momento cui intendeva riferirsi; quanto e soprattutto per ragioni di ordine sostanziale che, specialmente dopo le modifiche introdotte con la citata legge del 1999, rendono imprescindibile l’esigenza che l’imputato abbia conoscenza delle conclusioni del pubblico ministero, il quale può tra l’altro anche modificare l’imputazione a norma dell’art. 423, prima di formulare o meno la richiesta del rito abbreviato. Le richieste finali dell’accusa assumono infatti un evidente rilievo ai fini della decisione dell’imputato di avanzare o meno la richiesta di giudizio abbreviato.

Deve altresì escludersi la tesi secondo cui momento finale, unico per tutti gli imputati, sarebbe quello in cui l’ultimo difensore prende la parola. Tale soluzione viene sostenuta con il richiamo alla opportunità di dare il massimo spazio possibile alle potenzialità deflative del rito e alla necessità di evitare disparità tra gli imputati, osservandosi che il soggetto il cui difensore interloquisce per primo avrebbe una conoscenza più limitata rispetto a quello il cui difensore interviene per ultimo, potendo questi ad esempio usufruire delle dichiarazioni o degli interrogatori di contumaci che decidessero, per scelta o perchè prima impossibilitati, di presentarsi dopo gli interventi di una o di alcune delle difese. L’osservazione non può essere condivisa: la conoscenza delle conclusioni degli altri imputati non è elemento cui può fondatamente riconoscersil’efficacia di influenzare le scelte di ciascun imputato. La pretesa esigenza di parità pare impropriamente invocata, atteso che ciò che deve essere assicurato, trovando anche tutela costituzionale, è la parità tra le parti contrapposte del processo, e cioè tra accusa e difesa. Agli imputati devono invece essere garantiti uguali diritti e uguali opportunità, il che certamente avviene quando, rispettando le scansioni dell’udienza preliminare e l’ordine dei relativi interventi, agli stessi si riconosce il diritto di richiedere l’accesso al rito dopo le conclusioni del pubblico ministero.

Questo, in conclusione, il principio di diritto affermato:

«Nell’udienza preliminare la richiesta di giudizio abbreviato può essere presentata dopo la formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero e deve essere formulata da ciascun imputato al più tardi nel momento in cui il proprio difensore formula le proprie conclusioni definitive».

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