L’affidamento di una prestazione professionale da parte di un ente pubblico deve partire da una condizione di parità di trattamento evitando «sbilanciamenti» a favore di operatori che possono vantare legami con gli enti universitari del territorio. È una delle motivazioni contenute nella sentenza n. 476 del 22 maggio 2014 con la quale il Tribunale amministrativo dell’Abruzzo ha accolto il ricorso del Consiglio nazionale degli ingegneri e quindi annullato le delibere di due comuni (Castelvecchio Subequo e Barisciano) che avevano affidato la redazione di due piani di ricostruzione a seguito del sisma del 2009.
L’ordine ricorrente contestava, sostanzialmente, l’affidamento diretto di servizi di supporto tecnico (consulenza e progettazione) ai due dipartimenti universitari controinteressati al di fuori delle procedure di evidenza pubblica, ritenute dal ricorrente necessarie in ragione: a) della natura del servizio, oggettivamente rientrante tra quelli tecnici compresi nell’allegato IIA del Codice dei contratti; b) delle concrete modalità dello stesso, regolarmente retribuito; c) della non riconducibilità dell’affidamento in questione all’accordo tra amministrazioni, stante la mancanza di interesse comune in capo ai contraenti.