20 Aprile 2024, sabato
HomeNewsSEPARAZIONE, non vi è addebito in caso di scoperta della propria omosessualità

SEPARAZIONE, non vi è addebito in caso di scoperta della propria omosessualità

Sentenza del 19 marzo 2014, Tribunale di Milano, Sezione XI Famiglia Pres. Gloria Servetti, Giudice estensore Olindo Canali 


Addebbitabilità della separazione: non sussististe: non vi è una violazione dei doveri matrimoniali nel caso di “scoperta della propria omosessualità” ma, una mera evoluzione del rapporto stesso. 

Servizi Sociali: il rifiuto, l’irrigidimento o gli ostacoli frapposti dai genitori, al percorso proposto dai Servizi, devono essere segnalati all’Autorità Giudiziaria “in vista di una modifica” dell’assetto dell’affidamento e del collocamento dei minori.

La IX° Sezione del Tribunale di Milano con la Sentenza in commento ci offre una interessantissimo percorso di riflessione in ordine ai “conflitti coniugali” ed al modo di risolverli, tenendo prioritariamente conto del superiore interesse dei minori, e non dei, pur legittimi, desiderata delle parti. 

Il caso trattato è riferito ad un giudizio di separazione personale, introdotto da un marito che chiedeva pronunciarsi l’addebitoper aver la moglie instaurato una relazione omosessuale con una vicina di casa, richiedendo l’affido a se medesimo delle due figlie della coppia.

La pronuncia ripercorre, citandolo, l’intero iter processuale, consentendo così una lettura particolareggiata delle motivazioni che hanno condotto il Tribunale di Milano non solo, a non accogliere la domanda di addebito, posta la verifica della “non dannosità” per le figlie della relazione extra coniugale, ma a pronunciarsi in modo da costruire, intorno alle due minori, un “sistema di previsioni” che ne assicuri, il più che sia possibile, la tranquillità ed il sereno sviluppofrustrando le speculari richieste dei coniugi, centrate sui propri bisogni personali e non su quelli di tutela e soddisfazione dei Diritti delle minori, nella multiformità ora garantite dalla legge ed indicate dall’art. 337-ter c.c.

Conseguentemente ed in modo condivisibile, la curia milanese, sottolinea, disapprovandole, le “rigidità” mostrate dal marito nello sforzarsi di comprendere il percorso di evoluzione affettiva della moglie: il sentire del “marito” deve necessariamente far posto ad un corretto esercizio della “responsabilità genitoriale“, e le resistenze a comprendere le scelte della moglie, vanno sacrificate, rispetto alla superiore necessità delle minori di “mantenere rapporti singificativi con entrambi i genitori” di talchè si è provveduto ad un affido condiviso ed alla collocazione della figlie presso la madre. 

Ciò posto, ribadendo come si possa sostanzialmente condividere la pronuncia per gli importanti aspetti di effettiva tutela del diritto dei figli minori, non ci si può esimere dall’osservare una primissima “criticità“: lì dove si prevede l’assoluta delega ai Servizi Sociali, nell’immaginare un percorso di sviluppo ed evoluzione del “rapporto genitoriale”, sottoponendo poi, la minor o maggiore aderenza dei “genitori” alle prescrizioni dei Servizi, ad un’inaccettabile “prescrizione predittiva”. 


Così facendo, si obbligano le parti genitoriali ad una collaborazione “acritica” con un non meglio identificato “percorso”, per altro immaginato dai soli servizi; in difetto “anticipando” un nuovo ed ulteriore coinvolgimento di “ufficio” dell’Autorità Giudiziale, con la promessa di una “modifica dell’assetto” dell’affidamento e del collocamento delle figlie (ultima pagina della sentenza de quo).

Su questo delicatissimo punto, che par non tener conto dell’esistenza di Diritti incomprimibili, come quello della libera esplicazione dell’esercizo alla propria “responsabilità genitoriale” torneremo in seguito.

La sentenza de quo, affronta in primis il punto della richiesta addebitabilità, ed in merito, il Tribunale di Milano, restando nel solco della più recente giurisprudenza della Cassazione, ribadisce come non si possa provvedere alla dichiarazione dell’addebito della colpa, laddove l’esistenza, pur riconosciuta, di una relazione extra coniugale, si atteggi come momento di “esito” di una crisi interpersonale, già esistente.

Ovviamente, in questo senso, il fatto che questa relazione extra coniugale, si sia realizzata con modalità omosessuali, non aggiunge e non toglie nulla al vigore, ed all’astratta applicabilità, del principio di diritto.

Il ragionamento sul punto, viene poi definito, con il connesso esame dell’esplicazione delle modalità del rapporto extra coniugale ovvero quello, sempre indagato, della “pubblicità” del “tradimento”. 

Una modalità pubblica, conseguenza della quale sarebbe stata la “violazione del dovere del rispetto reciproco” esistente tra i coniugi, avrebbe infatti potuto condurre, ex se,all’attribuzione della colpa. 

Nel caso de quo, i giudici arrivano ad escludenderla nel merito, visto che la coppia tra la moglie e la nuova compagna, osserva il Tribunale, non aveva fatto outing“neanche nelle più disparate forme pure a disposizione che, direttamente, abbia leso la reputazione sociale del marito.”
Cio posto, non possiamo non rilevare come il sostegno più forte, ad una tale “determinazione“, sia stato richiamato nel processo dalle “evidenze” contenute nella relazione della Consulente Piscologica dell’Ufficio, testualmente richiamate dal giudicante.


In altre parole la relazione della Consulenza disposta per “valutare l’idoneità genitoriale” delle parti, (pag. 2 della sentenza) è stata letta dal giudice come elemento di guida, anche sul punto della “verifica dei fatti e delle circostanze relative all’addebitabilità” sostituendo così, di fatto, la relazione (tecnica) ad una più “robusta istruzione probatoria” con le maggiori garanzie per i diritti, offerte dal rito processuale.

Certamente le successive considerazioni, svolte dal Collegio giudicante, sulla “attendibilità scientifica” (sicuramente ineccepibile) o sulla correttezza del piano metodologico peritale, non possono sostituirsi e garantire alle parti di un processo, le medesime certezze di una “prova testimoniale” ritualmente svolta; soprattutto quando questa attività istruttoria abbia lo scopo, come nel caso in questione, di consentire l’acquisizione di un particolare elemento di prova, com’è la colpa, la cui “esistenza” costituisce il momento “genetico” della successiva attribuzione dell’assegno separativo. 

Nello specifico a pagina 5 della sentenza in commento, il tribunale di Milano osserva come “emerge sia dalla CTU che dalle narrative degli atti di causa, come la sig.ra BB prima della relazione con la signora … non avesse mai avuto coscienza o percezione del proprio orientamento (omo) sessuale e come, non ostante quanto affermato dal marito” la relazione della moglie con la nuova compagna “si innesti in un momento di severa crisi del rapporto matrimoniale“.

La sentenza prosegue, lasciando assolutamente indimostrato quel “nonostante quanto affermato dal marito“, con il prendere testualmente interi capitoli delle “considerazioni” svolte dalla Consulente dell’aera psicologico/genitoriale facendole, letteralmente, proprie : “dice il sig. AA alla Dottoressa … come dopo la nascita … sarebbe gradualmente scemata l’intimità di coppia”, dando a questo “riferito alla Consulente dell’area genitoriale” la valenza del tenore di una confessione, con ciò contraddicendo il principio “dell’indisponibilità” applicato al processo di separazione, per il quale non viene ammesso l’interrogatorio formale dei coniugi, non consentendosi agli stessi di “dichiarare fatti o circostanze a se contrarie” (sull’inammissibilità dell’interrogatorio formale nel processo separativo, si confrontino Cassazione 13.01.1982 nr.176, Cassazione 5.01.1972 nr. 29).

La dichiarazione del marito viene poi riportata, in sentenza, anche nella sua parte finale, che così viene ripetuta “…ma, quasi come se niente fosse, poi dopo “noi” abbiamo ripreso tranquillamente la vita, abbiamo cercato di vivere in armonia. La situazione sarebbe nuovamente precipitata nel 2011 (dice la ctu) anno della morte del padre (della moglie) e anno in cui la signora ha conosciuto la sua attuale compagna“.

Ora, il semplice osservare come il ricorso per la separazione giudiziale, con richiesta di addebito, sia stato presentato dal marito, immediatamente l’anno successivo (2012) rende la considerazione sulla “severità in atto della crisi” del rapporto matrimoniale, sicuramente meno condivisibile.

Per altro, sempre richiamando la relazione peritale il Tribunale, nell’esaminare la condotta della moglie, sempre ai fini dell’individuazione, o meno, dell’elemento della colpa testualmente riporta:: “nella la signora è possibile rintracciare plurimi segnali che pongono in evidenza il conflittuale rapporto con la dipendenza (e prosegue)… è possibile che fino a quando sia stata al centro dell’attenzione e tenerezza del marito, in qualche modo succedaneo di quella figura materna da cui la donna è stata allonata giocoforza nell’infanzia, la signora abbia goduto di un personale benessere, nella relazione gratificante con il marito” per poi terminare “nel momento in cui maggiore è stata la distanza, vuoi per eventi pratici (la nascita delle due figlie, l’assenza, per il lavoro, del marito) la donna ha percepito l’angoscia della solitudine … proveniente dalle esperienze infantili, … si è allora rivolta a chi, per lei, le potesse fornire tenerezza ed affetto, a chi potesse percepire come investente su di lei, e non su altri (pag. 15 CTU)“.

Dalle considerazioni che precedono, si può desumere come la lettura della Consulente delle ragioni che hanno portato ad una diversa scelta la mogliesia fondata su di un piano ineccepibile in termini intra-personali, ma quali effetti possono avere queste “motivazioni”, sulla “valenza giuridica” del concetto di colpa nella violazione degli “specifici doveri connessi al matrimonio” tra i quali la fedeltà è uno degli aspetti sostanziali? 

Prosegue in merito il giudice : “la scoperta o meglio la slatentizzazione di una omosessualità, prima mai colta né sperimentata, e l’individuazione nella signora … di un punto di riferimento “sostitutivo” di quello già costituito dal marito – ma ormai non più saldo, né gratificante – ha verosimilmente reso la signora BB, inadeguata al rapporto di coppia, in cui il suo nuovo orientamento sessuale non poteva più consentire la condivisione fisica e non poteva, pertanto, più giocare la sua ordinaria funzione di complementarietà e rafforzamento dell’unione.”

Ecco quindi la conclusione del percorso ermeneutico : “di talchè” pur se “la relazione con la signora BB si presenta come l’esser causa ultima della rottura matrimoniale, non rivela essa i tratti della “colpa”, con ciò intendendo il venir meno, cosciente e volontario, ai doveri nascenti dal matrimonio, di cui l’infedeltà è generalmente intesa come l’elemento più fondante“.

Per finire “reputa pertanto il Collegio di dover respingere la domanda di addebito nei confronti della moglie” nella considerazione che il “logoramento affettivo/empatico della loro unione, in uno con la scoperta dell’omosessualità della moglie, siano circostanze non ascrivibili alla violazione dei doveri del matrimonio, quanto piuttosto una – non addebitabile – “evoluzione del rapporto matrimoniale“.

Con un concetto che, francamente, può essere utilmente speso nei confronti di tutte le “relazioni” che un coniuge abbia a poter intraprendere, nell’evolversi e nel viversi di un rapporto extra matrimoniale e che il considerare “non addebitabile” in questo caso, può esser letto come una singolare diversa “valenza” del tradimento, ove si realizzi un rapporto “omosessuale“.

In altre parole, ogni volta che nel corso della vita matrimoniale, intervenga un momento di flessione, con un conseguente “logoramento affettivo/empatico“, l’intraprendere unarelazione extra matrimoniale, che costituisce la violazione del precetto della fedeltà, è stato, sino ad ora, considerato dalla giurisprudenza, elemento – certamente – fondante l’addebitabilità della colpa: l’escluderlo, in presenza di una relazione omosessuale, può relegare, questa, ad un avvenimento che abbia ad assorbire la cosciente volontà di un soggetto, rispetto ai suoi “pur esistenti” obblighi matrimoniali.

Il dovere di fedeltà, connesso all’assunzione degli obblighi matrimoniali è, infatti, un dovere la violazione del quale ha sempre costituito elemento di “determinazionedell’addebitabilità della coppia in uno con la “determinazione” dell’essere l’infedeltà, causa della rottura.

Ma, quanto meno, l’esistenza o meno della “prova” di questa è sempre stata analizzata alla luce di “evidenze probatorie” circostanziali, e non con il semplice “richiamo” alla lettera delle mere considerazioni peritali d’interpretazione della personalità di una parte; queste infatti, se ovviamente costituiscono l’evoluzione di un pensiero e di una storia diadica, non possono essere intese come elementi sufficienti ad esaurire l’indagine processuale.

Il concetto espresso dalla sentenza in esame, non può che essere, ovviamente, esteso a tutte le storie extra-coniugali che un coniuge abbia ad intra prendere, anche se rimanenti nel campo della etero-sessualità, con la conseguenza che una lettura “psicologica” dell’evoluzione del concetto di affettività, riportata all’interno di un percorso ermeneutico, avrebbe come punto di caduta, in tutti i casi di “relazione extra coniugale”, la cessazione della valenza del precetto della fedeltà intra-coniugale.

Questo perché, psicologicamente, ogni nuova relazione affettiva, etero od omo-sessuale, non può che essere letta dall’esperto della psiche come un’evoluzione del “sentire” del soggetto : “si è allora rivolta a chi per lei (lui) le potesse fornire tenerezza ed affetto, a chi potesse precepire come investente su di lei (lui) e non su altri” (pag. 6 sentenza in esame).

Ciò posto non ci si può esimere dal ritornare ed approfondire l’aspetto della particolaredelega data ai Servizi Sociali dal Collegio milanese : “Osserva il Collegio come nella (unica) relazione trasmessa dai Servizi Sociali del Comune … emerga da un lato una non risolta rigidità (già evidenziata a chiare lettere dalla CTU) nel sig. AA ad affrontare la relazione della moglie con la signora …., dall’altro la difficoltà della sig.ra BB (ndr. la moglie) di “fare chiarezza” con le figlie circa il suo rapporto con la signora…. . Ritiene pertanto il Collegio di demandare ai Servizi Sociali, già incaricati di una attività di monitoraggio sulle minori, di predisporre nei confronti di entrambi i genitori un percorso di sostegno volto (anche) ad individuare tempi e modalità che consentano ad entrambi di prepare le figlie alla nuova situazione, affettiva e di coppia, della madre.” 

Tale prescrizione, come già osservato, costituisce la previsione in sentenza
di un 
“onere ad essere genitori” delegato a terzi, senza alcuna previa declaratoria di inadeguatezza o di limitazione genitoriale, privando così, ognuno dei due genitori, della libera facoltà di accettare o meno le scelte dell’altro e chiamando, come regolatore della concreta esplicazione della “responsabilità genitoriale” di questo caso, il Servizio Sociale del comune di residenza della famiglia, senza prevedere alcuna “concertazione” e condivisione per quell’oscuro “progetto di sostegno” che diventerà la legge della genitorialità nel caso in esame, ove non venisse riformata in appello.

Ma v’è di più, testuale : “ritiene il Collegio, che sia appena il caso di sottolineare come irrigidimenti ostacoli, rifiuti, opposti dalle parti al percorso predisposto dai servizi debba essere segnalato alla Autorità Giudiziaria competente, ovvero “restituito” alle parti, in vista di una modifica dell’assetto di affidamento e collocamento delle figlie“.

Consiederazione che porterebbe a dire che, la appena nata “responsabilità genitoriale” deve avere una valenza, oggettivamente, inferiore alla cancellata potestà genitoriale, se, come prevede la sentenza, la stessa possa venir “appiattita” su di un “percorso predisposto dai Servizi al precipuo scopo di … “preparare le figlie alla nuova situazione affettiva e di coppia della madre”.

Cosa possa accadere, ad esempio, al genitore che, nell’esplicazione della propria libertà di culto dovesse scegliere di seguire un diverso credo, che non contempli la scelta della madre come “accettabile“, non è dato comprendere, se non facendo riferimento agli straordinari limiti “predittivi” della medesima pronuncia che, sul punto dimentica, sicuramente, che ogni evoluzione dell’agire dei genitori, ove immaginata in contrasto con l’interesse dei figli, debba essere concretamente e, si vuol supporre, liberamente valutata, dall’autorità giudiziaria nel suo successivo esame.

Sponsorizzato

Ultime Notizie

Commenti recenti