24 Aprile 2024, mercoledì
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Tassazione reddito impresa estero

D: Un cittadino italiano ( iscritto all’anagrafe in Italia) che ha come unica fonte di reddito quello derivante dall’esercizio di un’attività imprenditoriale individuale in Germania ( intermediazione prodotti alimentari) con tenuta della contabilità ordinaria all’estero, iscrizione alla Camera di Commercio e presentazione della relativa dichiarazione dei redditi in Germania e conseguente pagamento delle imposte, deve dichiarare tale reddito in Italia (e come? utilizzando quale Quadro del Modello Unico persone fisiche?) beneficiando di conseguenza del credito di imposta quanto pagato all’estero? Oppure tale reddito è da tassare solo in Germania?

R: Con la convenzione contro la doppia imposizione, di norma, il Paese della residenza riconosce al Paese della fonte la precedenza nella tassazione, attribuendo ai propri residenti crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero; pertanto, le imposte pagate all’estero possono essere portate in detrazione dall’imposta dovuta in Italia in proporzione al rapporto tra il reddito prodotto all’estero e il reddito complessivo dichiarato dal contribuente. Si evidenzia che l’Agenzia dell’Entrate con la Risoluzione 3 luglio 2001, n. 104, ha chiarito che, in presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni, qualora il prelievo sia stato effettuato nell’altro Stato contraente in misura eccedente l’aliquota prevista dal trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l’aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d’imposta, bensì mediante un’istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione. In ultimo, ai fini dichiarativi (Modello Unico PF) il quadro CE è riservato ai soggetti che hanno prodotto all’estero redditi qualificati in Italia come redditi d’impresa per i quali si è resa definitiva l’imposta ivi pagata al fine di determinare il credito spettante ai sensi dell’art. 165 del TUIR.

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