19 Aprile 2024, venerdì
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Incassi per il professionista

D: Un professionista che svolge solo prestazioni esenti IVA ex art. 10, ha optato per la dispensa ex art. 36 bis, pertanto emette fatture solo ai clienti che ne fanno richiesta. Tanto per le prestazioni fatturate quanto per quelle non fatturate singolarmente inf. a 300 euro vorrebbe avvalersi della possibilità di registrarle con documento riepilogativo. L’art. 19 del DPR 600/73 per i professionisti richiede tuttavia che essi annotino le generalità e la residenza anagrafica di ogni cliente. L’art. 19 DPR 600/73 impedisce quindi l’utilizzo del documento riepilogativo? Come è possibile coordinare le norme IVA con quelle IIDD?

R: Ad avviso di chi scrive, l’art. 19 del Decreto IVA non impedirebbe l’utilizzo del documento riepilogativo (utile, ad esempio, per le fatture riepilogative dei pranzi e delle trasferte). Si evidenzia che le fatture di vendita o di acquisto di importo inferiore a 300 Euro possono essere registrate anziché singolarmente, mediante annotazione in un unico documento riepilogativo (che deve essere registrato analogamente ad una fattura), il quale deve riportare: (i) i numeri delle fatture cui si riferisce; (ii) il numero attribuito dal destinatario; (iii) l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni; (iv) l’ammontare dell’imposta, distinto per aliquota. Infine, affinché il documento cumulativo possa essere annotato anche ai fini delle imposte sui redditi, si precisa che le fatture emesse e/o ricevute, e nel medesimo documento riepilogate, devono essere state tutte saldate. La conseguenza è che eventuali fatture emesse e/o ricevute nel periodo di riferimento, non saldate al momento della formazione e registrazione del documento riepilogativo, devono essere annotate singolarmente anche se di importo inferiore a 300 Euro.

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