19 Aprile 2024, venerdì
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Infrazioni stradali, annullata la direttiva sullo scambio di informazioni

L’Unione europea sbaglia nel radicare il fondamento giuridico della Direttiva 2011/82 sullo scambio di informazioni in materia di infrazioni stradali e la Corte di Lussemburgo, con la sentenza C-43/12, l’annulla. Gli effetti però rimarranno validi ancora per un anno – il tempo di correggere l’errore ed emanare una nuova direttiva – per non compromettere l’obiettivo di una maggiore sicurezza nei trasporti a livello comunitario.

Partita bene – la proposta del 2008 era basata, infatti, sulla competenza dell’Unione in materia di «sicurezza dei trasporti» – la direttiva successivamente adottata ha stabilito il proprio fondamento nell’ambito della «cooperazione di polizia». Da qui la proposta di annullamento della Commissione.

La direttiva
 
La direttiva istituisce una procedura di scambio di informazioni relative alle otto principali infrazioni stradali ritenute strategiche per la sicurezza sulle strade: eccesso di velocità, mancato uso della cintura di sicurezza, mancato arresto davanti a un semaforo rosso, guida in stato di ebbrezza, guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, mancato uso del casco protettivo, circolazione su una corsia vietata e uso indebito di telefono cellulare durante la guida. Grazie alla direttiva gli Stati membri possono accedere alle banche dati nazionali sull’immatricolazione dei veicoli stranieri in modo da individuare la persona responsabile dell’infrazione.

La motivazione
Secondo i giudici della Cgue, la direttiva sia per quanto concerne la sua finalità che il suo contenuto, costituisce una misura atta a migliorare la «sicurezza dei trasporti» e, pertanto, doveva essere adottata su tale fondamento. Mentre esse non si ricollega agli scopi della «cooperazione di polizia», in quanto questi ultimi mirano allo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, da un lato, nonché alla prevenzione della criminalità, del razzismo e della xenofobia, dall’altro.
A questo punto però si poneva il problema degli effetti dell’annullamento che avrebbe potuto avere conseguenze negative sulle politiche di sicurezza nei trasporti dell’Unione. Per cui la Corte ha ritenuto giustificato il mantenimento degli effetti della direttiva sino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può eccedere un anno a partire dalla data di pronuncia della sentenza, di una nuova direttiva basata sul fondamento giuridico appropriato: ossia, la sicurezza dei trasporti.

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