25 Aprile 2024, giovedì
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Vendita di azione si pronuncia la Corte di Giustizia Europea

La vendita del 30% delle azioni della società alla quale venivano prestati servizi direzionali non è assimilabile al trasferimento dell’azienda, neppure nel caso in cui sia effettuata contemporaneamente alle cessioni, allo stesso compratore, delle azioni possedute dagli altri azionisti. Tale vendita costituisce invece, agli effetti dell’Iva, un’operazione esente. Per determinare se il venditore abbia oppure no il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai servizi acquisiti in vista dell’operazione, occorre accertare se il costo di tali servizi sia stato ricaricato o meno sul prezzo della cessione delle azioni, al fine di stabilire se abbiano un nesso diretto con l’operazione esente oppure con l’attività in generale.Scrive il Prof. Catapano È quanto emerge dalla sentenza della Corte di giustizia Ue del 30 maggio 2013, causa C-651/11. Le questioni erano state sollevate dai giudici olandesi nell’ambito di una controversia sull’accertamento con il quale il fisco aveva contestato ad una società la detrazione dell’Iva assolta sull’acquisizione di prestazioni di servizi che essa aveva ricevuto in relazione alla cessione delle azioni, pari al 30% del capitale, di una società alla quale prestava servizi di management dietro corrispettivo. La società sosteneva di avere diritto alla detrazione ritenendo che la cessione del proprio pacchetto di titoli, effettuata simultaneamente alla vendita delle restanti azioni della partecipata da parte degli altri azionisti, dovesse qualificarsi un trasferimento di azienda, operazione neutrale ai fini dell’Iva e tale da conferire il predetto diritto. La società fondava la tesi sulla sentenza della corte di giustizia Skf del 29 ottobre 2009, nella quale è stato chiarito che la cessione del 100% delle azioni o quote di una società partecipata potrebbe essere assimilata ai fini Iva, in determinate circostanze, al trasferimento di azienda. Nella pronuncia di ieri, la corte ha osservato preliminarmente che la detenzione di azioni di una società non è sufficiente, diversamente dalla detenzione di elementi dell’attivo, per consentire la prosecuzione di un’attività economica autonoma. Infatti, il mero acquisto, la mera detenzione e la mera cessione di partecipazioni non costituiscono, di per sé, un’attività economica. Il discorso è diverso se la partecipazione sia accompagnata da un’interferenza diretta o indiretta nella gestione delle partecipate, che si concretizzi nell’esecuzione di prestazioni di servizi amministrativi, commerciali, ecc. imponibili.Il trasferimento delle partecipazioni, quindi, può essere assimilato al trasferimento dell’azienda, a prescindere dall’entità delle quote, solo se la partecipazione fa parte di un’unità indipendente che consente l’esercizio di un’attività economica autonoma e se detta attività è proseguita dall’acquirente. Tale circostanza non si realizza però nel caso in cui la cessione non sia accompagnata dal trasferimento di elementi dell’attivo patrimoniale.Nella fattispecie, pertanto, la cessione del 30% delle azioni di una società non può essere assimilata al trasferimento dell’azienda. Peraltro, avendo la corte chiarito che la disposizione che consente di escludere dall’Iva i trasferimenti di azienda mira ad evitare che il cessionario sopporti finanziariamente un rilevante onere d’imposta che dovrebbe poi portare in detrazione, questa motivazione non sussiste nel caso della cessione di partecipazioni. La vendita di azioni o quote sociali, infatti, o non costituisce un’attività economica soggetta all’Iva, oppure è operazione esente, per cui, in entrambe le situazioni, non è gravata dell’imposta.Quanto alla questione se possa comunque sussistere il diritto alla detrazione dell’Iva sui servizi acquisiti dalla società per effettuare tale vendita, la corte ricorda che il diritto spetta se gli acquisti si pongano in nesso diretto e immediato con operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione, oppure se le spese sostenute facciano parte delle spese generali collegate all’insieme delle attività economiche del soggetto d’imposta.L’esistenza del nesso, in entrambi i casi, presuppone che il costo delle prestazioni acquisite sia incorporato rispettivamente nel prezzo delle operazioni specifiche a valle o nel prezzo dei beni o dei servizi forniti dal soggetto passivo nel contesto delle sue attività economiche. Dato che, nella fattispecie, l’operazione a valle è esente dall’Iva, il diritto sussiste solo se si accerti che il costo dei servizi acquisiti faccia parte delle spese generali e non sia stato incorporato nel prezzo di vendita delle azioni.

A cura del Prof. Giuseppe Catapano

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