28 Marzo 2024, giovedì
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Società cancellate l’estinzione indipendentemente dai creditori non soddisfatti

La disciplina in tema di cancellazione di società dal registro delle imprese prevista dall’art. 2495 Codice civile vale anche per le società personali e opera anche in materia tributaria. Ne consegue che con la cessazione della stessa i creditori sociali rimasti insoddisfatti non hanno più azione diretta nei confronti della società. Lo ha stabilito la Ctr di Milano, con la sentenza del 15 giugno 2011, n. 79.

Impostazione del problema. Il nuovo art. 2495 del Codice civile, innovando profondamente rispetto al previgente sistema, stabilisce che la cancellazione dal registro delle imprese produce effetti costitutivi. Essa determina dunque l’estinzione della società, con tutte le conseguenze del caso, ivi inclusa la perdita dei poteri rappresentativi dell’ultimo amministratore o liquidatore della società.

I creditori rimasti insoddisfatti non perdono totalmente tutela. Tuttavia, essa è limitata alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; per parte loro, i liquidatori rispondono se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.

Questo schema si applica anche nei confronti del fisco, che è un creditore come tutti gli altri.

Ne consegue che, mentre nella pregressa disciplina la cancellazione non inibiva l’azione del fisco, diversamente nella nuova disciplina la situazione è profondamente mutata: il fisco non può più agire nei confronti della società cessata, mentre può agire nei confronti dei soci e dei liquidatori secondo le regole (e nei limiti) appresso riferiti.

L’intervento della Cassazione. La Corte di cassazione con la sentenza resa a sezioni unite 22 febbraio 2010 n. 4060 (e le sentenze nn. 4061 e 4062) ha stabilito che con la cancellazione si verifica l’estinzione indipendentemente dai creditori non soddisfatti, e che tali effetti si producono anche: per le cancellazioni ante 1/1/2004; per le società personali.

La sentenza della Ctr di Milano. Adottando questa impostazione, la Ctr di Milano, nell’accogliere l’appello proposto da una società avverso la sentenza che aveva respinto il ricorso prodotto contro una cartella di pagamento, afferma i seguenti principi:

–          L’atto emesso nei confronti di una società cancellata è emesso a carico di soggetto inesistente <e pertanto è da ritenersi inefficace a tutti gli effetti>;

–          Con l’estinzione della società, non si apre alcuna successione, né a titolo universale, né a titolo particolare, in quanto non vi sono eredi della società: tali non sono sicuramente né i soci, né gli ex amministratori e/o i liquidatori;

–          L’ultimo legale rappresentante della società non può essere ritenuto responsabile nei confronti dell’amministrazione finanziaria;

Per difetta conseguenza di quanto sopra, si determina la cessazione della materia del contendere.

A cura del prof. Giuseppe Catapano

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