25 Aprile 2024, giovedì
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Non basta il numero di partita a configurare l’azienda

Per la verifica della rilevanza territoriale di una prestazione resa a soggetto estero è necessario prendere in considerazione anche il luogo di stabilimento. Se il soggetto è un operatore italiano, la rilevanza dell’operazione scatterebbe in modo automatico. L’articolo 7 del Dpr 633/72 fissa il luogo di stabilimento in Italia per i soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, oppure ivi residenti, che non abbiano il domicilio all’estero. Per i soggetti societari, il domicilio coincide con la sede legale e la residenza con il luogo della sede effettiva. Analogamente, è stabilito in Italia il soggetto domiciliato o residente all’estero, in relazione alla stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

La definizione. La circolare 37/E/2011 ricorda che l regolamento 282 ha, per la prima volta, fornito una definizione di stabile organizzazione ai fini Iva, sancendo che la stessa coincide con un’organizzazione, diversa dalla sede principale dell’attività economica, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura, di mezzi umani e tecnici, idonea a consentire il ricevimento di servizi per le proprie esigenze e la prestazione di servizi a terzi. Pertanto, l’esistenza di un numero di partita Iva non costituisce, da solo, prova sufficiente dell’esistenza, in uno Stato membro, di una stabile organizzazione di un soggetto passivo che abbia la sede principale della propria attività economica in un altro Paese Ue.

La circolare precisa che la territorialità è assente (quindi la prestazione generica va fatturata senza Iva ai sensi dell’articolo 7-ter) nel caso di:

  • Committente soggetto estero senza stabile organizzazione in Italia (ipotesi più frequente);
  • Soggetto estero con stabile organizzazione in Italia, ma solo quando le prestazioni non sono commissionate dalla stabile;
  • Stabile organizzazione estera di soggetti domiciliati e residenti in Italia.

Viene, allora, proposto l’esempio di una prestazione generica fornita da un operatore italiano alla stabile organizzazione in Germania (ma potrebbe essere qualsiasi altro Paese) di un soggetto residente e domiciliato in Italia. Se il servizio è commissionato direttamente dalla stabile organizzazione per le proprie esigenze, l’operazione non ha il requisito territoriale, mentre, negli altri, casi, la prestazione si considera effettuata in Italia.

Presenze multiple. A fronte di queste situazioni, inoltre, si possono presentare delle ulteriori complicazioni. Si pensi, per esempio, al caso del soggetto con più stabili organizzazioni in diversi Stati. Per comprendere quale sia il committente interessato, il prestatore italiano dovrà tenere in considerazione: la natura e l’utilizzazione dei servizi forniti, l’organizzazione che risulta essere formalmente la committente (riferimento all’identificativo Iva), il soggetto che provvede al pagamento del servizio. Tale ultima circostanza, all’atto pratico, potrebbe determinare dei disallineamenti, considerando le regolamentazioni finanziarie di gruppo che, talvolta, sono effettuate in modo centralizzato.

Il criterio residuale. Un criterio residuale di favore serve a dirimere i dubbi relativi alle prestazioni consistenti in contratti globali di cui beneficiano più stabili organizzazioni collocate in differenti Stati. In mancanza di specifici elementi di ripartizione, si dovrà avere riguardo allo Stato in cui la casa madre ha la sede della propria attività.

A cura del dott. Giuseppe Catapano

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