28 Marzo 2024, giovedì
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Nessun accertamento per condotte elusive per cessioni d’azienda

La società costituita ad hoc per realizzare l’operazione di conferimento di azienda e successiva cessione delle partecipazioni riqualificata dal fisco come cessione diretta d’azienda non può essere destinataria di alcun accertamento per condotte elusive posto che quest’ultimo può riguardare solamente i pretesi cedente e cessionario dell’azienda. Questo è il principio di diritto affermato in materia di imposta di registro dalla commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza 202 del 20 settembre 2011 della sezione XLIII.                                                                                                                                                                          I giudici si sono occupati di uno dei frequentissimi casi in cui l’amministrazione finanziaria contesta, utilizzando in chiave antielusiva l’articolo 20 del testo unico di registro, le operazioni di conferimento di azienda (nel caso di specie un centro commerciale) in una società con successiva cessione a terzi delle partecipazioni di quest’ultima, operazioni che, singolarmente considerate, scontano l’imposta di registro in misura fissa. Il fisco in questi casi ritiene infatti che la fattispecie vada riqualificata come una cessione diretta d’azienda da assoggettare a imposta proporzionale.                                                                                             La Commissione ha ritenuto che la società veicolo di nuova costituzione, a prescindere da ogni valutazione sull’elusività dell’operazione, non possa essere parte del contenzioso in quanto l’obbligazione solidale di pagare l’imposta di registro riguarda esclusivamente i pretesi cedente e acquirente l’azienda.                         L’affermata carenza di legittimazione passiva del veicolo societario è tuttavia solo uno degli aspetti che vengono alla luce nei casi in cui il fisco contesti tali operazioni. Le altre questioni che si pongono ruotano intorno alla verifica della sussistenza o meno di una fattispecie elusiva. L’impatto che può avere una riqualificazione di uno share deal (circolazione di azioni) in un asset deal (circolazione di beni) operato attraverso il ricorso all’articolo 20 del testo unico di registro, è assai rilevante in termini economici.

La giurisprudenza di merito che di recente si è occupata di casi analoghi a quello in esame si è divisa tra una corrente, di gran lunga maggioritaria, che nega la sussistenza di una fattispecie di elusione e una minoritaria che invece la ravvisa. I contenziosi ruotano sui confini applicativi dell’articolo 20 e sul potere del fisco di disconoscere gli effetti di quelli che spesso sembrano dei legittimi margini di scelta concessi dal legislatore. Ciò soprattutto laddove non si sia fatto ricorso a strutture di puro artificio, ma sia stata realizzata un’operazione ampiamente giustificabile sotto il profilo aziendale, civilistico e fiscale.

Il rischio è infatti che l’utilizzo dei concetti di elusione ed abuso del diritto travolgano acriticamente le scelte imprenditoriali. Tra la libertà imprenditoriale e le contestazioni erariali vi sono infatti dei canoni normativi e coerenza sistematica che sovente lasciano volutamente al contribuente l’opportunità di scegliere lo schema negoziale che preferisce.                                                                                                                                                               Le perplessità sull’utilizzo dell’articolo 20 a fini antielusivi lascia perplessi innanzi tutto per ragioni sistemiche, posto che l’articolo 176 del Tuir esclude dal sindacato di elusività ai fini delle imposte dirette proprio le operazioni di conferimento di azienda e successiva cessione di partecipazioni. Inoltre, per contestare l’elusione, non vi devono essere ragioni economiche per definizione. L’adozione di uno share deal comporta delle differenze contabili, legali e fiscali precise rispetto all’asset deal, differenze che per il contribuente costituiscono un valido motivo economico per scegliere tra diversi modi di strutturare l’operazione. Si pensi soprattutto al profilo delle responsabilità e in particolare all’articolo 14 del Dlgs 472/97, che prevede solamente in capo a chi acquista direttamente un’azienda l’obbligazione solidale per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta l’operazione e nei due precedenti.

A cura del prof. Giuseppe Catapano

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