26 Aprile 2024, venerdì
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Praticanti, iscrizione senza limiti di tempo

«In difetto di specifica disposizione contraria, il praticante avvocato può rimanere iscritto nel registro senza limitazioni di tempo e sino a quando non avrà superato l’esame abilitativo, a nulla rilevando l’avvenuto rilascio del certificato attestante il compimento del periodo minimo di pratica prescritto». Parole del Consiglio nazionale forense che (con una sentenza datata 17 ottobre 2013 n. 190, ma resa nota soltanto nei giorni scorsi) ha dato ragione ad un praticante avvocato che aveva impugnato la decisione dell’Ordine di Milano con cui era stato cancellato dal registro perché erano decorsi sette anni dalla sua iscrizione.

Perdita dello ius postulandi
Secondo la decisione del Cnf, «il decorso del termine di sei anni, previsto dall’articolo 8 del Rdl 1578/33 (applicabile ratione temporis), e la perdita dell’abilitazione provvisoria non determinano il venir meno dello status di praticante e dell’interesse dello stesso a rimanere iscritto al registro speciale per proseguire nello svolgimento della pratica, pur essendo privo dello “ius postulandi” »

Il ricorso
 
Con ricorso depositato al C.O.A. di Milano, dunque, il ricorrente aveva impugnato il provvedimento con il quale era stato cancellato dal registro dei praticanti ai sensi dell’articolo 8 II comma RDL 1578/33 e dell’articolo 15 del regolamento dell’ordine di appartenenza sullo svolgimento del tirocinio, in cui si prevedeva la cancellazione del praticante non abilitato decorsi sette anni dall’iscrizione al registro.

Secondo il ricorrente però la cancellazione era avvenuta in assenza di una esplicita previsione normativa, in quanto poteva essere disposta, in virtù del decorso del sesennio, esclusivamente nei confronti dei praticanti abilitati al patrocinio. E la delibera era illegittima in quanto l’articolo 15 del regolamento per lo svolgimento della pratica legale avrebbe individuato un’ipotesi di cancellazione ulteriore rispetto a quelle tassativamente previste dalla legge.

Regolamento da disapplicare 
Motivi accolti dal Cnf (bocciato invece il primo sul mancato rispetto del termine per la notifica) che ha anche disposto «la disapplicazione del regolamento 15/12/2005 censurato nella parte (art. 15 V comma) in cui, prevedendo la cancellazione dal registro del praticante non abilitato decorsi sette anni dall’iscrizione, introduce una modifica delle espresse e tassative disposizioni di cui agli artt. 8 e 14 Rdl 1578/33 che non consentono, invece, un’applicazione analogica delle ipotesi di cancellazione».

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