20 Aprile 2024, sabato
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Le ultime novità su Tasi, Tari e Imu

Nelle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera sono stati approvati alcuni emendamenti al decreto legge n. 16/2014 (c.d. “Salva Roma-ter”) contenente disposizioni urgenti in materia di tributi locali. Tali modifiche saranno ora vagliate dall’Aula per l’iter di conversione che dovrebbe avvenire entro il 5 maggio.

Le novità riguardano le modifiche alla disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nonché alla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) e dell’IMU.

In particolare si è stabilito che:

a) le detrazioni introdotte per la TASI in ordine alle abitazioni principali e unità ad esse assimilate, a seguito di aumento fino allo 0,8 per mille (“super TASI”), possono generare carichi di imposta anche inferiori rispetto a quelli determinatisi con riferimento all’IMU;

b) per i termini di pagamento relativi alla TARI, il Comune può stabilire almeno due rate con scadenza semestrale e in modo differenziato rispetto alla TASI;

c) la TASI deve essere pagata in due rate, scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre, in analogia a quanto previsto per l’IMU ai sensi dell’art. 9, comma 3, del DLgs. 23/2011. L’emendamento approvato, tuttavia, a differenza di quanto previsto dal citato art. 9, in cui si parla di due rate “di pari importo”, stabilisce per la TASI, una procedura di acconto e saldo che potrebbe condurre al versamento di due rate di importo diverso: il versamento della prima rata è eseguito, infatti, sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi precedenti, mentre il versamento della rata a saldo è effettuato, a conguaglio, tenendo conto delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicati dal Comune entro il 28 ottobre;

d) per l’anno 2014, per gli immobili diversi dall’abitazione principale, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell’aliquota base TASI, pari all’1 per mille, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014.
Rimane intatta la facoltà di procedere al versamento di TARI e TASI, in un’unica soluzione, entro il 16 giugno di ciascun anno;

e) Tra le esenzioni dalla TASI, oltre agli immobili dello Stato e degli enti territoriali destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, si annoverano i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e i bivacchi.

f) in ambito TARI, inoltre, è stato previsto, attraverso modifiche dell’art. 1, comma 645 della legge di stabilità 2014, che l’utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della tassa decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali) che attesta l’avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, il quale dispone un’apposita procedura, da attivarsi fra l’Agenzia delle Entrate e i Comuni, volta alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all’80% di quella catastale;

g) è stata prevista, in merito all’attività di produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani, l’abrogazione del comma 661 della legge di stabilità 2014, il quale prevedeva che la TARI non fosse dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero; eventuali riduzioni proporzionali della quota variabile possono essere previste dal regolamento comunale;

h) per gli anni 2014 e 2015, si consente ai Comuni di utilizzare coefficienti per la determinazione della tariffa rifiuti, superiori o inferiori del 50%, a quelli del c.d. metodo normalizzato (DPR n. 158 del 1999) e di non dare rilevanza ai coefficienti previsti dalle tabelle per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche;

i) In ambito IMU, infine, è stato previsto che, nel caso di immobili oggetto di “multiproprietà” (diritti di godimento a tempo parziale), il versamento dell’imposta è effettuato dall’amministratore del bene, il quale può prelevare l’importo necessario dal fondo comune attribuendo le quote ai singoli titolari con addebito nel rendiconto annuale.

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