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Elenchi dei soggetti formatori e delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione

Sulla Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2014, n. 81 è stato pubblicato un comunicato attraverso il quale si informa dell’adozione del Decreto Dirigenziale 15 gennaio 2014, di cui al punto 3.4 dell’allegato I del decreto 4 febbraio 2011, dei «soggetti formatori» e delle «aziende autorizzate» ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all’articolo 82, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
Si ricorda, in proposito, che la vigente normativa prevenzionale pone il principio generale del divieto di eseguire lavori sotto tensione, fatta eccezione per i casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;
b) per sistemi di categoria 0 e I purché l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
c) per sistemi di II e III categoria purché:
1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
2) l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.
I criteri per il rilascio delle autorizzazioni per sistemi di II e III categoria, semprechè i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate (Cfr. art. 82, comma 1, let. c), D.Lgs 81/08), sono stati definiti dal D.M. 4 febbraio 2011.
In virtù dell’art. 3 del predetto decreto, lo svolgimento dei lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l’esecuzione dei lavori in sicurezza, è consentito alle aziende che abbiano ricevuto l’autorizzazione con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute.
Per ottenere l’autorizzazione le aziende devono essere in possesso dei requisiti di cui all’allegato II del predetto D.M. 4 febbraio 2011. Si ricorda poi che i lavori sotto tensione sono consentiti se eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a)    i lavori siano effettuati da aziende autorizzate;
b)    l’organizzazione e le procedure di lavoro adottate siano tali da garantire la sicurezza dei lavori sotto tensione secondo le pertinenti norme tecniche. A tal fine si considerano idonee le pertinenti norme tecniche del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), quali in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15;
c)    l’esecuzione dei lavori sia affidata dal datore di lavoro dell’azienda autorizzata a lavoratori in possesso del documento di abilitazione;
d)    le attrezzature utilizzate siano conformi (Cfr. art. 7, D.m. 4 febbraio 2011);
e)    i dispositivi di protezione individuale rispondano a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008.
Si evidenzia, infine, che l’elenco delle aziende autorizzate contenuto nel decreto dirigenziale 15 gennaio 2014 sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al decreto dirigenziale del 30 maggio 2013.

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