16 Aprile 2024, martedì
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Società in perdita sistematica e cause di esclusione dalla normativa delle società di comodo

D: Una sas è stata costituita nel 2010. Nel 2010, 2011 e 2012 ha chiuso in perdita fiscale. E’ probabile che anche nel 2013 chiuda in perdita. A nostro avviso, vista la CM 23/2012, anche nel 2013, così come nel 2012, esiste una causa di disapplicazione della normativa SPS, in quanto il primo anno di attività è il 2010 (ricade nel triennio di osservazione – provv. 11.6.2012 p.to 1 lett. M), e quindi la società va considerata ancora operativa (oltre tutto potrà compensare nel 2014 l’Iva annuale 2013). Il problema slitta al 2014, anno in cui, per non essere in SPS, dovrà chiudere con utile superiore al minimo. Inoltre gli acconti Irpef e Irap 2014 dovranno essere calcolati come se la società fosse di comodo nel 2013. E’ corretto quanto sopra?

R: Come osservato, la causa di disapplicazione indicata al punto 1, lett. m) del Provvedimento Direttoriale dell’11 giugno 2012 provoca lo slittamento del triennio di osservazione, che da 2010-2012 diviene 2011-2013 (cfr. Ag. Entrate, Circ. n. 23/E/2012, par. 1.2.1). Pertanto, se la società risulterà in perdita, o non avrà conseguito un reddito superiore al minimo, anche nel periodo d’imposta 2013, dovrà essere verificata l’esistenza nel 2014 di una delle cause di esclusione previste dall’art. 30 della l. n. 724/94 (in quanto è nel 2014 che la società risulta in perdita sistematica; cfr. Circ. n. 23/E dell’11 giugno 2012, par. 1.1). In mancanza di una causa di esclusione salva la presentazione dell’interpello preventivo la società dovrà considerarsi in perdita sistematica nel 2014, ai sensi dell’art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del D.L. n. 138/11. Sugli acconti, qualora risulti verificata la causa di esclusione per il 2014, nulla quaestio. Diversamente, gli acconti per il periodo di imposta 2014 potranno essere determinati con il metodo previsionale o con quello storico. A tale ultimo proposito, si riporta il passaggio contenuto nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 4 marzo 2013, par. 5: Il secondo periodo del comma 36-novies [dell’art. 2, D.L. n. 138/11, a norma del quale gli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione della normativa per le società con periodo coincidente con l’anno solare, il 2012 dovevano essere determinati considerando la società, al ricorrere delle condizioni previste, già in perdita sistematica] non interferisce, quindi, con l’applicazione a regime delle disposizioni in materia di determinazione degli acconti per i periodi d’imposta successivi al 2012. Per gli anni successivi, infatti, i contribuenti (interessati da tale misura) continueranno a determinare l’entità degli acconti o con il metodo previsionale o con quello storico, secondo le regole ed i presupposti propri di tali metodi.

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