24 Aprile 2024, mercoledì
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La Puglia promuove la semplificazione in materia edilizia

Il Consiglio Regionale della Puglia ha approvato all’unanimità, il Disegno di Legge n. 1/2014 del 13 febbraio u.s. recante “Disposizioni in materia di certificato di agibilità, in attuazione dell’art. 25, comma 5-ter, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia)”. La Puglia si avvia ad attuare una normativa volta a semplificare e snellire ulteriormente le procedure in materia edilizia.

Certificato di agibilità. Sulla base di quanto previsto dal Disegno di Legge, la richiesta per il rilascio del certificato di agibilità potrà essere sostituita dalla dichiarazione del direttore dei lavori o di un tecnico professionista abilitato, attestante la conformità dell’opera realizzata al progetto presentato allo S.U.E. e la sua relativa agibilità.
In virtù di queste nuove disposizioni, i Comuni potranno, in caso di difficoltà nell’attuazione di controlli sistematici, effettuare controlli a campione (previo sorteggio), nella misura minima del 25% sul totale delle autodichiarazioni presentate.
Partendo dunque dalla legge nazionale in materia di semplificazione e dal Testo Unico sull’Edilizia, la Puglia fa un balzo in avanti sulla strada dello snellimento burocratico, guardando con maggiore fiducia al singolo cittadino e alleggerendo anche la gestione dei controlli che vengono affidati ai singoli comuni, senza seguire particolari tempistiche di vincolo. Il cittadino, dunque, affidandosi al direttore dei lavori o al professionista abilitato (in caso non vi fosse la nomina del primo), si doterà di un vero e proprio attestato sottoscritto, con piena validità giuridica, senza dover attendere le lungaggini burocratiche per l’ottenimento dell’agibilità da parte della pubblica amministrazione.
Nel dettaglio, il Disegno di Legge prevede all’art. 1:
– la dichiarazione del tecnico dei lavori (o del professionista abilitato) attestante la conformità dell’opera al progetto e la relativa agibilità, potrà essere presentata in alternativa alla richiesta di certificato di agibilità, fermo restando però l’obbligo di presentazione della documentazione relativa (di cui all’art. 5, co. 3, lett. a) e all’art. 25, co. 3, lett. a), b), d) D.P.R. n. 380/2001) e della certificazione ASL (ove non sostituibile con la stessa dichiarazione); a corredo:
1. richiesta di accatastamento dell’immobile (lo S.U.E. provvederà alla trasmissione al Catasto);
2. attestazione di conformità degli impianti installati alle condizioni di igiene, sicurezza, salubrità, risparmio energetico e barriere architettoniche (per conto della ditta installatrice);
– qualora scarseggino le risorse per controlli ad ampio raggio, i Comuni possono eseguire controlli annuali a campione (previo sorteggio) in misura di almeno il 25% delle dichiarazioni; entro 10 giorni dal sorteggio, lo S.U.E. è tenuto a darne comunicazione all’interessato e a darne esito entro i trenta giorni successivi al controllo stesso;
– in caso di esito negativo dei controlli dovuto a carenze in termini di requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e barriere architettoniche, il responsabile dello S.U.E. richiederà all’interessato di apportare le modifiche atte a conformarne l’opera ai requisiti di norma; restano in vigore le sanzioni previste in caso di non rispondenza alla SCIA, DIA o Permesso di Costruire o di sostanziali variazioni rispetto al progetto.

Recupero dei sottotetti. Oltre alla dichiarazione per l’agibilità la Regione, nello stesso Consiglio, ha approvato anche la legge per il recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e di aree pubbliche non autorizzate. Relativamente ai sottotetti (compresi quelli condominiali), la legge consentirà il recupero a fini abitativi purchè nel rispetto dei criteri di funzionalità urbanistica e ambientale (in attuazione di una politica di riduzione del consumo territoriale) e dei requisiti di legge per l’occupazione e la permanenza di persone (oltreché le norme relative a igiene, sicurezza, accessibilità e risparmio energetico).
Potranno essere destinati ad abitazione i sottotetti già esistenti al 30 giugno 2013 e l’autorizzazione viene concessa purchè non vi sia un surplus volumetrico rispetto agli standard urbanistici previsti e che siano garantiti adeguate percentuali di spazi pubblici destinati ad attività collettive, parcheggi, verde pubblico.

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