26 Aprile 2024, venerdì
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Termini d’impugnazione delle deliberazioni condominiali

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 52 del 21.03.2014, ha dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità degli artt.1137, 1334 e 1335 c.c., sollevata dal Tribunale di Catania in riferimento all’art. 24 della Costituzione.

Il Tribunale siciliano aveva rappresentato diversi profili di incostituzionalità della disciplina di cui all’art. 1137 c.c. in tema d’impugnazione delle deliberazioni condominiali, con particolare riferimento alla posizione dei condomini assenti all’assemblea, per i quali il termine di 30 giorni previsto per l’impugnazione decorre dalla data di comunicazione della delibera.

A parere del giudice remittente, detto termine costituisce “un termine sostanziale a rilevanza processuale, per cui si pone la necessità di applicare tutte le garanzie che assistono i termini processuali (in primis l’applicabilità della sospensione feriale), oltre alla disciplina prevista per la notificazione degli atti processuali, a garanzia del diritto di difesa dei condomini.

Il presunto contrasto con il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, coinvolge il combinato disposto degli artt. 1137, 1334 e 1335 c.c., “nella parte in cui non prevedono che la comunicazione della delibera assembleare che, nei confronti dei condomini che non abbiano preso parte alla relativa seduta, determina il decorso iniziale del termine di trenta giorni di cui a detto art. 1137 c.c., sia presidiata dalle medesime garanzie di conoscibilità dell’atto previste per la notificazione degli atti giudiziari”.

La questione sollevata origina da un giudizio di opposizione ad una delibera condominiale ed al conseguente decreto ingiuntivo. Nella fattispecie all’attrice, assente all’assemblea del 3.8.10 perché fuori sede, era stata data comunicazione della delibera a mezzo posta. In particolare, il postino aveva lasciato affisso alla porta della sua abitazione il relativo avviso in data 6.8.10. La raccomandata era stata poi restituita al mittente subito dopo ferragosto (durante il periodo di sospensione feriale dei termini processuali), sicché, al rientro dalle vacanze, il termine per impugnare era già decorso.

Nel rappresentare la questione d’incostituzionalità nei termini sopra decritti, il Tribunale di Catania ritiene debba essere dichiarata anche l’illegittimità dell’art. 1335 (in base alla quale le dichiarazioni negoziali unilaterali si presumono conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario), “irragionevolmente” applicabile anche nei casi in cui il momento della conoscenza “segni il decorso iniziale del termine di decadenza entro il quale poter adire quelle vie giudiziali che rappresentino per il titolare l’unico rimedio per far valere il suo diritto”.

A sostegno delle proprie argomentazioni, il remittente richiama la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale (sentenza n. 346/1998), secondo cui la diversità di disciplina tra le notifiche a mezzo posta e quelle eseguite personalmente dall’ufficio giudiziario non deve comportare una diminuzione delle garanzie per il destinatario delle prime: “anche per le notifiche a mezzo posta, infatti, si richiede che, in difetto di consegna a mani, al destinatario dell’atto venga data comunicazione con lettera raccomandata e che l’atto da portare a conoscenza non venga restituito al mittente dopo un termine di deposito eccessivamente breve, potendosi verificare, specie nel periodo estivo, che l’assenza dell’abitazione di protragga per più di dieci giorni”, con conseguente impossibilità o grave difficoltà di individuare l’atto notificato ed esercitare il diritto di difesa.

La Consulta, come detto,ha respinto la questione per manifesta inammissibilità alla luce delle numerose lacune presenti nell’ordinanza di rimessione, sia riguardo alla descrizione della fattispecie, sia in ordine al difetto di prova circa la rilevanza della questione. Elementi che hanno portato i giudici costituzionali a ritenere non necessario un esame approfondito della materia.

L’ordinanza di rimessione – osserva la Corte – non chiarisce di quale tipo di delibera si tratti e quale vizio la parte ricorrente abbia fatto valere, anche considerato che il termine perentorio di cui all’art. 1137 c.c. si applica solo alle delibere annullabili e non a quelle nulle. Inoltre, non prende in adeguata considerazione il pacifico orientamento secondo cui la presunzione di conoscenza prevista dall’art. 1135 c.c. ammette sempre la prova contraria, a condizione che il destinatario dimostri di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di avere notizia della comunicazione.

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