26 Aprile 2024, venerdì
HomeNewsMancato pagamento Iva

Mancato pagamento Iva

D: Spett.le società, un contribuente, che effettua la liquidazione iva trimestrale, presenta le seguenti liquidazioni iva. I trimestre a debito di euro 10.000,00 non pagato; II trimestre non presenta nè crediti nè debiti; III trimestre non presenta nè crediti nè debiti; IV trimestre presenta un credito di euro 9.000,00. Vorrei sapere se in fase di redazione della dichiarazione iva, che verrà presentata a giugno, è possibile rimediare al mancato versamento del I trimestre. Quali sono le conseguenze (interessi e sanzioni) e qual è la procedura corretta per adempiere a tale obbligo?

R: Per i contribuenti trimestrali la liquidazione ed il versamento dell’imposta va fatto entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari, pertanto il versamento del I° trimestre deve essere effettuato entro il 16 maggio. L’omesso pagamento dell’imposta dovuta può essere regolarizzato eseguendo spontaneamente il pagamento dell’imposta, degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione in misura ridotta. Si ricorda che per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 la sanzione è pari: (i) al 3%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta (c.d. ravvedimento breve); (ii) al 3,75%, se si paga con un ritardo superiore a 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui la violazione è stata commessa (ravvedimento lungo)

Sponsorizzato

Ultime Notizie

Commenti recenti