26 Aprile 2024, venerdì
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Inps, stop maxi appalto gestione immobili: Tar ordina sospensione

L’appalto da 44 milioni di euro per amministrare gli immobili dell’Inps andato alla “Romeo Gestioni” è stato sospeso dal Tar del Lazio. Si tratta di oltre 13mila edifici per un valore stimato in quasi 2 miliardi di euro per il maxi appalto che resta senza vincitori.
A presentare il ricorso, accolto dai gidici, sono stati gli avvocati Enrico e Filippo Lubrano, per conto del Raggruppamento temporaneo d’imprese guidato da Cofely Italia, e costituito con Sovigest e Ingenium Real Estate, classificatosi al terzo posto in graduatoria.
Inizialmente vinto da un Rti guidato da ‘Prelios’, l’aggiudicazione fu contestata al Tar da ‘Romeo Gestioni’. I giudici bocciarono il ricorso, ma il Consiglio di Stato ribaltò tutto. Adesso la terza classificata nella gara, l’Rti guidata da ‘Cofely Italia’, si è rivolta al Tribunale amministrativo chiedendo l’esclusione di ‘Romeo Gestioni’ per l’esistenza di un contenzioso tra la stessa e l’Inpdap (ora incorporato nell’Inps) tuttora pendente innanzi al Tribunale civile di Roma, e perché il legale rappresentante della stessa ha avuto condanne penali. Situazioni, queste, entrambe ostative al riconoscimento dei requisiti richiesti dal bando.
Nell’ordinanza emessa dal Tar si legge che
“le censure proposte dalla ricorrente non paiono prive di profili di fondatezza nella parte in cui denunziano l’insufficiente valutazione, in sede istruttoria, delle vicende legate a rilevanti inadempimenti verso gli Enti previdenziali cui l’Inps è successore, acclarati anche in una sentenza civile passata in giudicato”, salva comunque “la piena discrezionalità della stazione appaltante nel valutare la rilevanza di tali fatti ai fini dell’instaurazione del nuovo rapporto contrattuale”.
I giudici hanno quindi ritenuto esistenti “elementi di pregiudizio sufficienti all’accoglimento della domanda cautelare” di sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto, almeno fino al prossimo 18 giugno, quando sarà celebrata l’udienza di merito.
L’Avvocato di Alfredo Romeo precisa che:
1) l’Avv. Alfredo Romeo non ha allo stato alcuna condanna penale passata in giudicato ed al contrario l’unica condanna penale che lo riguarda è stata oggetto di rituale ricorso in Cassazione ed è in attesa di essere discussa in quella sede. Peraltro la condanna in questione riguarda esclusivamente due presunte promesse di assunzione di dipendenti (comunque, mai concretizzatesi), e non già ipotesi di corruzione con promessa o dazione di denaro o altre utilità. Inoltre la medesima sentenza di condanna, nel confermare la sentenza di primo grado, manda assolto con formula piena lo stesso Avv. Romeo per gli ulteriori 11 capi di imputazione relativi al c.d. processo “Global Service” (appare doveroso, per una testata autorevole come la Vs., ricordare circostanze tanto significative quando, a proposito di uno tra i più importanti imprenditori italiani, si riferisce di “condanne penali”);
2) le suddette “situazioni” a cui fate riferimento nel Vs. articolo non sono affatto, come da Voi affermato, «ostative al riconoscimento dei requisiti richiesti dal bando». Tanto ciò è vero che il TAR (nella ordinanza di ieri, di cui date conto in data odierna) non ha accolto l’istanza cautelare in ragione di tali “situazioni”, ed al contrario ha affermato che «le censure proposte della ricorrente non paiono prive di profili di fondatezza nella parte in cui denunziano l’insufficiente valutazione, in sede istruttoria, delle vicende legate a rilevanti inadempimenti […] acclarati anche in una sentenza civile passata in giudicato del Tribunale di Roma, salva la piena discrezionalità della stazione appaltante nel valutare la rilevanza di tali fatti ai fini dell’instaurazione del nuovo rapporto contrattuale con la attuale aggiudicataria». Dunque, al contrario di quanto affermato nel Vs. articolo qui censurato, il TAR correttamente riconosce che la stazione appaltante ha piena discrezionalità nel valutare la rilevanza della predetta (cfr. infra sub 3) sentenza civile passata in giudicato, ed inoltre del tutto opportunamente non fa nessun riferimento alla condanna penale subita dall’Avv. Romeo in secondo grado (come detto attualmente al vaglio della Suprema Corte di Cassazione);
3) in definitiva, come si evince facilmente leggendo le 6 pagine da cui è composta l’ordinanza in parola, il TAR, pur riconoscendo alla stazione appaltante “piena discrezionalità”, contesta esclusivamente alla medesima, nell’esercizio di tale discrezionalità, una «insufficiente valutazione, in sede istruttoria, delle vicende legate a rilevanti inadempimenti […] acclarati anche in una sentenza civile passata in giudicato del Tribunale di Roma». Sennonché, sul punto l’ordinanza appare, a nostro avviso, contradditoria nonché totalmente incentrata sulla cennata «sentenza civile passata in giudicato del Tribunale di Roma».
Sentenza (n. 18176/2007) che, però, non solo non è passata in giudicato in quanto è attualmente oggetto di un giudizio di appello pendente, ma risulta altresì essere stata emessa all’esito di un procedimento giudiziario attivato dalla Romeo Gestioni S.p.A. per la riduzione di una penale di € 15.000,00, applicata dall’INPDAP ed asseritamente dovuta «per non aver adempiuto al pagamento di oneri competenza dell’ente pari ad € 2.652,00 oltre spese di notifica»; giudizio che si è concluso con l’accoglimento della domanda della Romeo Gestioni, la conseguente riduzione della predetta penale ad € 1.000,00 e la compensazione per metà delle spese di giudizio. Ovviamente, tali ultime circostanze -che sembrano lumeggiare l’irrilevanza sostanziale della citata sentenza del Tribunale di Roma, e dei fatti oggetto della stessa, rispetto all’odierno giudizio pendente dinnanzi al TAR di Roma- sono già state evidenziate davanti al TAR e saranno immediatamente valorizzate in sede di ricorso al Consiglio di Stato da parte della mia assistita.

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