Un corso della durata di 15 ore e lo svolgimento di due procedimenti di mediazione in qualità di uditore, consentiranno agli avvocati di svolgere l’attività di mediatore civile.
È la conclusione cui è pervenuto il Consiglio nazionale forense che, nella seduta del 21 febbraio 2014, ha deliberato le regole per la formazione dell’avvocato che intenda esercitare il ruolo di mediatore di controversie civili e commerciali in base al decreto legislativo 28/2010.
Agli avvocati iscritti all’albo professionale la recente riforma della mediazione aveva riconosciuto la qualifica di «mediatore di diritto», pur imponendo al contempo di acquisire e mantenere un’adeguata formazione in materia di mediazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati.
Era poi intervenuto il ministero della Giustizia con una circolare interpretativa il 27 novembre 2013 (integrata con altra circolare del 9 dicembre 2013) che aveva sostanzialmente rimesso al Cnf la determinazione degli standard formativi che, in deroga al sistema generale, avrebbero dovuto essere applicati agli avvocati-mediatori.
Il sistema formativo per mediatori prevede un corso della durata non inferiore a 50 ore mentre per l’aggiornamento è previsto un percorso di 18 ore nel biennio oltre a 20 tirocini nella forma dell’uditorato durante i procedimenti di mediazione.