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Quale trattamento pensionistico per chi ha maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011

Con parere del 31 gennaio 2014, il dipartimento della Funzione pubblica ha risposto al quesito proposto da un Comune in merito all’interpretazione dell’art. 2, comma 4, del Dl n. 101 /2013, convertito dalla legge n. 125/2013.

La suddetta norma prevede che “l’art. 24, comma 3 primo periodo del Dl n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l’applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all’entrata in vigore del predetto art. 24”. In altre parole, secondo la norma richiamata, il dipendente con un diritto a pensione maturato entro il 31 dicembre 2011 non può esercitare un’opzione per il nuovo regime, ma soggiace, comunque, obbligatoriamente, al regime previgente.

Resta pertanto escluso, a questi dipendenti, l’accesso al regime previsto dalla c.d. riforma Monti che ha introdotto il meccanismo del sistema contributivo ‘pro rata’ (per le anzianità maturate dopo il 1° gennaio 2012) e abolito il meccanismo delle “finestre” e che esplicano i propri effetti solo nei confronti dei dipendenti che “a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento”. La riforma ha previsto infatti il riconoscimento della pensione di vecchiaia per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sia uomini che donne, con il requisito anagrafico, nell’anno 2014, al compimento di 66 anni e tre mesi, e una pensione di anzianità (ora pensione anticipata) per gli uomini che abbiano maturato 42 anni e 6 mesi di contribuzione e per le donne che abbiano maturato 41 anni e 6 mesi.

Ciò posto, il dipendente che invece ha maturato un diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011, raggiungendo la quota 96 oppure, per le donne, i requisiti previgenti per la pensione di vecchiaia (61 anni di età e almeno 20 anni di contributi), ma che non ha ancora raggiunto l’età limite ordinamentale per la permanenza in servizio di cui all’art. 4 del Dpr n. 1092 del 1973 (65 anni), è titolare di un diritto che può o meno decidere di esercitare.

Ne deriva che l’amministrazione, in questo caso, deve accogliere l’istanza del dipendente che faccia richiesta di essere collocato a riposo in virtù del diritto conseguito prima dei 65 anni di età, salva la concessione del trattenimento di servizio per un biennio di cui all’art. 16 del Dlgs n. 503/1992, che consente all’amministrazione, presentata la disponibilità del dipendente, di trattenerlo in servizio in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi.

Palazzo Vidoni, infine, precisa che per i dipendenti che hanno maturato i requisiti nell’anno 2011, essendo soggetti al regime vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 24 del citato Dl n. 201/2011, resta in vigore il regime della decorrenze del trattamento pensionistico di cui all’art. 12 del Dl n. 78/2010.

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