26 Aprile 2024, venerdì
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Assegnazione di immobili ai soci: trattamento ai fini delle imposte indirette

D: Una s.a.s. inattiva possiede un capannone industriale totalmente ammortizzato e con un valore di mercato di € 200.000,00. La s.a.s. è mantenuta in vita unicamente per la presenza del cespite. Sfruttando la disciplina prevista dal d.l. 83/2012 sarebbe possibile non applicare l’iva in caso di scioglimento della s.a.s. con assegnazione dell’immobile ai soci (tutti persone fisiche non svolgenti attività di impresa). Adottando questa soluzione, si chiede a quanto ammonterebbero le imposte di registro, ipotecaria e catastale e se esiste in questo caso qualche agevolazione.

R: L’assegnazione è normalmente rilevante ai fini Iva. Fanno eccezione le assegnazioni di beni per i quali in origine non fu detratta l’Iva, sia per motivi oggettivi che per motivi soggettivi (circolare 40/E/2002). Se l’Iva è applicabile perché detratta a monte, quando si tratta di un immobile, bisogna rilevare che l’articolo 10, punti 8-bis e 8-ter del Dpr 633/72 dispone come trattamento di base l’esenzione. Nell’attuale versione, applicabile fino al 2013, l’esenzione Iva comporta l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale del 9% per immobili abitativi e delle ipocatastali applicate in misura fissa pari a 50 euro se collegate a un atto nel quale è corrisposta l’imposta di registro in misura proporzionale, e 200 euro se l’imposta di registro è a sua volta applicata in misura fissa. Se l’immobile è commerciale, l’imposta di registro è applicata in misura fissa, anche in presenza dell’esenzione Iva, mentre le ipocatastali sono applicabili al 4 per cento.

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