25 Aprile 2024, giovedì
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Attestato prestazione energetica: risolte le contraddizioni normative

Con la conversione in legge del decreto “Destinazione Italia” (decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145 convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9), è stata eliminata la contraddizione normativa in materia di attestato di prestazione energetica che era sorta in seguito all’adozione del decreto legge n. 145/2013 e alla successiva legge 27 dicembre n. 147/2013.
Ed infatti, se da una parte il decreto legge n. 145/2013, sostituendo i commi 3 e 3-bis dell’articolo 6 (Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione) del d.lgs. 192/2005 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) con un unico comma 3, manteneva l’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica, la successiva legge n. 147/2013 (con l’articolo 1 comma 139 lettera a) inserendo la seguente premessa all’articolo 6 comma 3-bis (abrogato con il decreto legge n. 145/2013) “A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento di cui al comma 12,”, rinviava l’obbligo di allegazione dell’APE alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti dal comma 12, e cioè dei decreti che dovranno intervenire a modificare le “Linee guida per la certificazione energetica” emanate con il decreto ministeriale 26 giugno 2009.

La contraddizione normativa è stata risolta dal legislatore con la legge n. 9 del 21 febbraio 2014, di conversione del decreto legge “Destinazione Italia”, attraverso l’abrogazione della lettera a) dell’articolo 1 comma 139 della legge n. 147/2013 che aveva rinviato, come sopra precisato, l’obbligo di allegazione dell’APE.
In seguito al recente intervento normativo, il testo definitivo dell’articolo 6 comma 3 del d.lgs. 192/2005 è quindi il seguente: “Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita’ immobiliari soggetti a registrazione e’ inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresi’ allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unita’ immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione e’ da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unita’ immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa e’ ridotta alla meta’. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.”.
E’ opportuno evidenziare che in sede di conversione del decreto legge, sia stato precisato come il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro i successivi quarantacinque giorni.

Infine è stato confermato il contenuto dell’articolo 1 comma 8 del decreto Destinazione Italia il quale prevede che “Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica altresi’ ai richiedenti, in luogo di quella della nullita’ del contratto anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto, purche’ la nullita’ del contratto non sia gia’ stata dichiarata con sentenza passata in giudicato”.
Quindi le parti possono evitare l’applicazione del precedente regime sanzionatorio, optando per la sanzione amministrativa, purché la nullità del contratto non sia stata già dichiarata con sentenza passata in giudicato.

In conclusione, con la legge 21 febbraio 2014, n. 9 sono state eliminate le contraddizioni normative create a fine anno 2013, confermando l’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica in conformità alla direttiva comunitaria sulla prestazione energetica.

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