24 Aprile 2024, mercoledì
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I bonifici dall’estero sotto la lente del fisco

I bonifici dall’estero sotto la lente del fisco. Non c’è solo la  nuova ritenuta alla fonte del 20% che scatta, dal primo febbraio, sulla base del presupposto che il bonifico dall’estero sia frutto di un reddito. Anche nel caso in cui il contribuente presenti un’autocertificazione, dove dichiari che non si tratta di reddito, la banca avrà comunque l’obbligo di trasmettere il flusso finanziario all’Agenzia delle entrate. Dal primo febbraio dunque il grande fratello fiscale ha messo a fuoco, grazie alla norma contenuta nella legge 97/2013, con le nuove regole sul monitoraggio fiscale, il flusso finanziario che transita attraverso i bonifici dall’estero sui conti dei clienti italiani. Al momento, gli istituti di credito, stanno predisponendo, ognuno per conto suo, un modello da far firmare ai clienti. Nel modello si autocertifica che le somme, contenute nei bonifici, non sono originate da reddito. In caso contrario, le banche sono obbligate ad operare come sostituti di imposta e a trattenere il 20% della somma a titolo di ritenuta che sarà versata il 16 luglio 2014. « La norma», spiega a ItaliaOggi Roberto Lenzi, avvocato dello studio Lenzi e associati, « stabilisce come principio di carattere generale che tutti i redditi derivanti da investimenti detenuti all’estero e dalle attività estere di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva. Questi obblighi», continua Lenzi,  «si aggiungono per gli operatori finanziari a quelli già previsti nei casi in cui gli investimenti e le attività finanziarie estere siano affidate in custodia, amministrazione o gestione all’intermediario finanziario».

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