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Fonti rinnovabili: pubblicate le procedure di controllo sugli impianti per la verifica dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 31 gennaio 2014 (pubblicato in gazzetta ufficiale del 12 febbraio 2014 n. 35 – di seguito anche solo il Decreto) è stata emanata la disciplina relativa alle attività inerenti i controlli sulla documentazione e sugli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per i quali è presentata istanza di accesso o richiesta di incentivo, ovvero che percepiscono incentivi la cui erogazione è di competenza del Gse (Gestore dei Servizi Energetici).
I controlli sono eseguiti dal Gse e sono finalizzati alla verifica della sussistenza o della permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e dei presupposti per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi.
L’articolo 7 del Decreto stabilisce le norme generali sui controlli mediante sopralluogo, prevedendo che questa verifica debba essere preceduta da una comunicazione di avvio del procedimento comunicato ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990 (legge sul procedimento amministrativo), con lettera raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (Pec).
La comunicazione deve pervenire al titolare dell’impianto nei sette giorni antecedenti alla data in cui deve svolgersi il controllo e deve indicare il luogo, la data, l’ora, il nominativo dell’incaricato del controllo e reca l’invito al titolare dell’impianto a presenziare e collaborare alle relative attività, anche tramite suo delegato. La comunicazione indica, altresì, la documentazione da rendere disponibile per l’espletamento delle attività di controllo.
Il controllo mediante sopralluogo presso l’impianto ha ad oggetto:
a) le caratteristiche tecniche delle opere, dei macchinari e delle apparecchiature installate;
b) la configurazione impiantistica e il processo di produzione di energia elettrica;
c) la strumentazione di misura dell’energia elettrica e degli altri vettori energetici pertinenti, in ingresso e in uscita dall’impianto per verificare l’assenza di manomissioni e la sua integrità, nonché il relativo programma di taratura;
d) le misure e contabilizzazioni dell’energia necessarie per definire correttamente l’energia incentivabile.
Il Gse stabilisce il termine di conclusione del procedimento di controllo mediante sopralluogo, il quale nei casi di maggiore complessità non può essere superiore a 180 giorni.
Fra le disposizioni più importanti previste dal Decreto vi è l’articolo 11 il quale disciplina le sanzioni che si applicano nel caso in cui all’esito delle verifiche si riscontrino violazioni alla disciplina di riferimento.
In particolare:
• qualora, in esito all’attività di controllo o di verifica documentale, vengano accertate le violazioni rilevanti di cui all’allegato 1, il Gse dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi con l’integrale recupero delle somme già erogate. Al di fuori delle ipotesi espressamente previste dall’allegato 1, qualora il Gse rilevi violazioni, elusioni o inadempimenti cui consegua l’indebito accesso agli incentivi, dispone comunque il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi nonché l’integrale recupero delle somme eventualmente già erogate;
• fatti salvi i casi in cui la violazione abbia comportato l’elusione dei meccanismi di asta e registri, le violazioni di cui all’allegato 1, che riguardano impianti con potenza nominale fino a 20 kW e che comportano variazioni inferiori al 10% dell’importo degli incentivi annualmente percepiti dal titolare, non comportano la decadenza dagli incentivi, fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite;
• al di fuori delle violazioni rilevanti, qualora il GSE riscontri violazioni o inadempimenti che rilevano ai fini dell’esatta quantificazione degli incentivi ovvero dei premi, dispone le prescrizioni più opportune ovvero ridetermina l’incentivo in base alle caratteristiche rilevate a seguito del controllo e alla normativa applicabile, recuperando le sole somme indebitamente erogate.
L’allegato 1 considera una “violazione rilevante”:
a) presentazione al Gse di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi;
b) violazione del termine per la presentazione dell’istanza di incentivazione e, nel caso in cui sia determinante ai fini dell’accesso degli incentivi, la violazione del termine per l’entrata in esercizio;
c) inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del Gse relativo all’esito dell’attività di controllo;
d) indisponibilità della documentazione da tenere presso l’impianto ai sensi dell’articolo 9, comma 3, nel caso in cui se ne sia già accertata l’assenza nell’ambito di una precedente attività di controllo;
e) comportamento ostativo od omissivo tenuto dal titolare dell’impianto nei confronti del preposto al controllo o del gestore di rete, consistente anche nel diniego di accesso all’impianto stesso ovvero alla documentazione;
f) manomissione degli strumenti di misura dell’energia incentivata;
g) alterazione della configurazione impiantistica, non comunicata al Gse, finalizzata ad ottenere un incremento dell’energia incentivata;
h) interventi di rifacimento e potenziamento realizzati in difformità dalle norme di riferimento ovvero da quanto dichiarato in fase di qualifica o di richiesta dell’incentivo;
i) inefficacia del titolo autorizzativo per la costruzione ed esercizio dell’impianto;
j) insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell’impianto,per l’accesso agli incentivi ovvero autorizzativi;
k) utilizzo di combustibili fossili di due punti percentuali oltre la soglia consentita, non previamente comunicato al Gse;
l) utilizzo di combustibili rinnovabili in difformità dal titolo autorizzativo o dalla documentazione presentata in sede di qualifica ovvero di istanza di incentivazione;
m) mancata trasmissione al Gse della certificazione di fine lavori dell’impianto nei termini previsti dalla normativa di incentivazione, nel caso in cui sia determinante ai fini dell’accesso o della determinazione agli incentivi;
n) utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati.
Il decreto appena pubblicato ha lo scopo di fornire una disciplina di dettaglio in merito alle modalità di esecuzione dei controlli sugli impianti da fonte rinnovabile al fine di evitare le elusioni che spesso si sono verificate in questo settore dove soggetti del tutto privi dei requisiti di legge, beneficiavano del sistema di incentivazione.
Per questo motivo, e pur considerando le garanzie procedimentali di cui alla legge 241/1990, si ritiene che la comunicazione di avvio del procedimento con la quale il titolare dell’impianto deve essere informato 7 giorni prima del sopralluogo, possa impedire una effettiva verifica sull’impianto considerato che il lasso di tempo tra il preavviso e il sopralluogo, potrebbe pregiudicare una effettiva verifica della situazione di fatto.
Infine, in merito alle violazioni, sembra che nel caso in cui sia accertata una delle “violazioni rilevanti” indicate nell’allegato 1, il GSE debba obbligatoriamente procedere alla dichiarazione di decadenza e al recupero delle somme e quindi in questa ipotesi la valutazione della gravità della violazione è stata fatta ex ante dal Ministero, senza che sul punto il GSE possa esercitare alcun potere discrezionale.

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