23 Aprile 2024, martedì
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Mediazione civile: la parola passa al Tar. Ecco la lettura della decisione del Cds

Si ritorna a discutere di mediazione e si ritorna a discutere di mediazione in sede giudiziale e in particolare dinanzi al Consiglio di Stato al fine di ottenere un provvedimento cautelare di sospensione sulla base della assunta illegittimità di alcune norme del regolamento attuativo del Dlgs 28/2010 (approvato con decreto interministeriale del 18 ottobre 2010 n. 180).

La decisione del Consiglio di Stato – Al fine di meglio comprendere la decisione depositata dal Consiglio di Stato il 12 febbraio 2014, occorre ricordare che, con una ordinanza depositata il 10 dicembre 2013, il Tar Lazio – Roma (sezione Prima, Estensore: Bottiglieri ) aveva ritenuto non sussistere i presupposti per la concessione della sospensiva.

Più precisamente, sul ricorso presentato dall’Organismo unitario dell’avvocatura (Oua) e riunito al ricorso proposto dall’Unione nazionale delle camere civili (Uncc), nella motivazione dell’ordinanza il Tar aveva precisato che non sussisteva periculm in mora (si era rilevata, infatti, «l’insuscettibilità dell’atto regolatorio impugnato di arrecare all’attualità in capo ai ricorrenti un danno caratterizzato dai requisiti dell’irreparabilità e della gravità, ben potendo i medesimi conseguire l’integrale riparazione delle posizioni azionate in gravame che dovessero essere ritenute illegittimamente lese in sede di accoglimento nel merito del ricorso») e, dall’altro, in relazione al fumus boni iuris, si poneva in evidenza «la necessità di esaminare le nuove questioni di costituzionalità dedotte in ragione delle modifiche normative sopravvenute in corso di giudizio nella sede propria del merito» (erano infatti intervenute radicali modifiche ed integrazioni al Dm 180/2010 ad opera del decreto interministeriale del 6 luglio 2011 n. 145).

A seguito del diniego della sospensiva, l’Oua proponeva ricorso in appello al Consiglio di Stato, chiedendo la riforma dell’ordinanza del Tar Lazio («concernente determinazione criteri e modalità di iscrizione e tenuta registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi»).

Il Consiglio di Stato (sezione Quarta, estensore: Sabatino) ha ritenuto di provvedere ai sensi dell’articolo 55, comma 10, del codice del processo amministrativo e ciò ritenendo che «le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito» e, quindi, «dovendosi in tali limiti accogliere l’appello e disporre la sollecita fissazione dell’udienza di discussione»; l’ordinanza dispone così che il Tar provveda ad una «sollecita fissazione dell’udienza di merito».

Al fine di comprendere il senso compiuto della decisione, occorre precisare che la norma invocata prevede che il Tar, in sede cautelare, in presenza di esigenze ritenute «apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito», fissi con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. «Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l’ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell’udienza di merito» (ex articolo 55, comma 10, del codice del processo amministrativo).

Appare, dunque, evidente come da un canto il Consiglio di Stato abbia ritenuto (se pur implicitamente) non sussistere le ragioni per l’emissione di una sospensiva e, dall’altro, abbia valutato differentemente dal Tar le esigenze contenute nel ricorso in quanto «appaiono meritevoli di un vaglio nel merito». E proprio in «tali limiti» che il Consiglio di Stato ha riformato l’ordinanza cautelare di rigetto del Tar.

La giusta valutazione – La decisione assunta dal Consiglio di Stato appare quindi improntata a consentire una rapida definizione del merito. La particolare delicatezza del tema oggetto del ricorso infatti rende altamente opportuno che la decisione sia assunta nel più breve tempo possibile (in applicazione dell’articolo 55, comma 10, del codice del processo amministrativo la cui ratio è proprio quella di consentire che non restino obliterate esigenze di tutela a fronte dell’insussistenza dei presupposti per la pronuncia di provvedimenti cautelari).
Resta chiara e indiscussa l’attuale assenza di provvedimenti giudiziali di sospensione cautelare, ed occorrerà attendere la decisione del Tar Lazio che dovrà pronunciarsi in breve tempo nel merito.

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