26 Aprile 2024, venerdì
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Regime fiscale di vantaggio

D: Un contribuente di anni 35 apre la partita iva il 20/12/2013, il 30/12/2013 acquista, con atto notarile, un’attività commerciale con decorrenza 01/01/2014 (così è stabilito nell’atto). Non potendo optare per il regime fiscale di vantaggio, in quanto l’attività acquistata è iniziata a giugno 2013 ed ha conseguito ricavi maggiori ad € 20.000,00; premesso il valore dell’attività acquistata è pari ad € 5.500,00, che per il locale si paga un fitto pari ad € 250,00 mensili; si chiede se per l’anno 2014 non si dovessero superano ricavi per € 30.000,00, dal 2015 il contribuente può avvalersi del regime fiscale di vantaggio? Se sì per quanto tempo?

R: Dal quesito, sembra di capire che il contribuente abbia iniziato l’attività senza optare per il regime dei c.d. superminimi previsto dall’art. 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011, rimanendo così nel regime ordinario. Chi ha iniziato l’attività successivamente al 2008 può accedere al regime fiscale di vantaggio appena citato anche se, in precedenza, abbia adottato altri regimi. Tuttavia, nel caso in cui abbia optato per la contabilità ordinaria, deve rispettare il vincolo triennale di applicazione (Provvedimento Direttoriale n. 185820/2011, punto 2.3, reperibile su http://www.agenziaentrate.gov.it). Pertanto, se il contribuente, nel 2013, ha adottato la contabilità ordinaria, dovrà rimanere in questo regime per tre anni prima di poter accedere a quello dei superminimi (e, comunque, potrà rimanere in tale ultimo regime per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio, da computarsi a partire dalla data di effettivo inizio dell’attività).

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