20 Aprile 2024, sabato
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Negata la compensazione tra credito da Unico e versamenti TARE e TASI

D: Marito e moglie proprietari di casa al 50 % nel 2014 pagheranno sia la TARE che la TASI. All’atto della dichiarazione dei rifiuti nel comune di residenza, la stessa è stata presentata dal marito indicando anche la presenza della moglie. L’addebito della tassa arriva intestato al marito per convenienza. Ora dato che è possibile compensare il debito con il credito da UNI-CO 2014 , se il credito è della moglie convivente con propri redditi, può la stessa pagare la TARE e/o la TASI compensando con il proprio credito?

R: La risposta pare dover essere negativa, in ragione delle motivazioni di seguito elencate. Il gettito derivante dalle imposte menzionate nel quesito è di spettanza dei comuni, mentre l’IRPEF derivante da UNICO è di competenza dello Stato. In relazione a ciò si precisa che, come avvenuto anche con l’IMU, la possibilità di compensare le imposte (e i relativi crediti) comunali e statali non è garantita da una ordinaria norma di legge, ma potrebbe essere riconosciuta, ad esempio, da regolamenti comunali (come avvenuto per l’IMU). Inoltre, seppure, a livello normativo e dottrinale, sembra orami chiaro che un contribuente possa liberamente decidere di farsi carico delle pendenze tributarie di un altro contribuente, da un punto di vista meramente pratico, nel caso di specie ciò appare complesso. La compensazione tra debiti e crediti tributari dei coniugi, citata nel quesito, è, infatti, espressamente consentita in sede di dichiarazione dei redditi. Ciò non avviene ancora in relazione al pagamento delle neo-istituite TARE e TASI; quanto detto potrebbe comportare una impossibilità fattuale di porre in essere la compensazione senza che emergano irregolarità formali nella analisi dei rilevanti atti di pagamento.

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