29 Marzo 2024, venerdì
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Avvocati, approvato il nuovo codice deontologico

Tipizzazione tendenziale degli illeciti, previsione delle sanzioni, nuovi ambiti rilevanti sotto il profilo deontologico, allo scopo di tutelare l’affidamento dei cittadini al corretto esercizio della professione. Sono i punti salienti del nuovo Codice deontologico degli avvocati, approvato dal Consiglio nazionale forense in attuazione delle previsioni contenute nella legge di riforma dell’ordinamento forense e nei termini temporali previsti dalla legge.

Il testo approvato, riferisce una nota del Cnf, è stato predisposto dalla commissione deontologica coordinata da Stefano Borsacchi e ha tenuto conto delle osservazioni pervenute da Ordini e associazioni in sede di consultazione. Il nuovo Codice sarà presentato ai presidenti dei Consigli dell’Ordine in una riunione dedicata, il 19 febbraio prossimo. Per favorirne la più ampia conoscibilità, la legge forense ne dispone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: entrerà in vigore 60 giorni dopo.

L’impianto del codice
Tra le novità più rilevanti si segnalano un impianto più moderno, che tiene conto non solo della giurisprudenza che si è formata in materia deontologica dal 1997, data di entrata in vigore del primo codice, a oggi, ma anche delle previsioni disciplinari sparse in diversi testi legislativi. Il nuovo codice si compone di 73 articoli raccolti 7 titoli: il primo (artt. 1-22) individua i principi generali; il secondo (artt. 23-37) è riservato ai rapporti con il cliente e la parte assistita; il terzo (artt. 38-45) si occupa dei rapporti tra colleghi; il quarto (artt. 46-62) attiene ai doveri dell’avvocato nel processo; il quinto (artt. 63-68) concerne i rapporti con terzi e controparti; il sesto (artt. 69-72) concerne i rapporti con le Istituzioni forensi; il settimo (art. 73) contiene la disposizione finale.

Principi generali
Il primo titolo è dedicato ai ‘Principi generali’, tra i quali quello di indipendenza e autonomia e di leale concorrenza; di diligenza (qualità della prestazione) e di competenza, di aggiornamento e formazione continua; il dovere di adempimento di ogni onere fiscale, previdenziale, assicurativo, contributivo.
Le informazioni sull’attività professionale dovranno essere coerenti con lo scopo di tutelare l’affidamento della collettività. Si segnala l’inversione, rispetto all’attuale codice, tra il titolo II (Rapporti con i colleghi) e il III (Rapporti con il cliente e la parte assistita) nel senso di dare precedenza a quest’ultimo, proprio a sottolineare la vocazione pubblicistica delle norme.

Rapporti con i clienti e parte assistita
Sono inoltre introdotti due nuovi titoli dedicati ai ‘Doveri dell’avvocato nel processo’ e ai ‘Rapporti con le istituzioni forensi’. Nei ‘Rapporti con i clienti e parte assistita’ viene scandito il momento della nascita del rapporto professionale, con gli obblighi informativi che ne conseguono (prevedibile durata causa-oneri- preventivo scritto se richiesto- estremi della polizza assicurativa-possibilità di avvalersi della mediazione), e della libera pattuizione del compenso. L’avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose e deve emettere documento fiscale ad ogni versamento ricevuto.

Divieto di accaparramento della clientela
Viene ribadito il divieto di accaparramento di clientela. Il dovere di corretta informazione prevede che l’avvocato fornisca informazioni sulla propria attività professionale rispettando i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.

Non sono ammesse informazioni comparative né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale né l’indicazione di nominativi di professionisti non direttamente o organicamente collegati con lo studio dell’avvocato.

Siti web senza banner pubblicitari
L’informazione è ammessa con ogni mezzo, ma il sito web deve avere dominio proprio senza re-indirizzamento, direttamente riconducibile all’avvocato, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso. Non sono ammessi banner pubblicitari.

Rapporti con i colleghi
Il III titolo è dedicato ai ‘Rapporti con i colleghi’. Nel proprio studio l’avvocato dovrà favorire la crescita formativa dei propri collaboratori, compensandone in maniera adeguata la collaborazione, tenendo conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio. Ai praticanti dovrà assicurare l’effettività e la proficuità della pratica forense e, fermo l’obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato.

Doveri dell’avvocato nel processo
L’introduzione del titolo ‘Doveri dell’avvocato nel processo’ ha il compito di sistematizzare previsioni sparse in diversi ambiti. In questo contesto, è stata inserita una norma dedicata all’ascolto del minore per assicurare la maggior correttezza in un ambito particolarmente delicato. Anche nuove facoltà – come la notifica in proprio – o nuovi sistemi organizzativi conteranno su un presidio disciplinare ad hoc per favorirne l’applicazione.

Rapporti con le Istituzioni forensi
In merito al titolo ‘Rapporti con le Istituzioni forensi’ si segnala l’obbligo di collaborazione dell’avvocato iscritto ma soprattutto viene sanzionata pesantemente l’attività volte a favorire candidati durante l’esame di abilitazione, soprattutto da parte dell’avvocato-commissario d’esame.

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