14 Dicembre 2024, sabato
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Ilva di Taranto: le motivazioni della sentenza di annullamento del sequestro da 8 miliardi di euro

Sono state depositate il 21 gennaio 2014 le motivazioni della sentenza con cui, il 20 dicembre scorso, la sesta sezione della Suprema Corte aveva annullato il provvedimento del GIP di Taranto con cui si era proceduto al sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sino alla concorrenza della somma complessiva di € 8.100.000.000,00 nei confronti della famiglia Riva.

La Cassazione ha accolto il ricorso presentato dai ricorrenti – rappresentati dagli Avv. Franco Coppi e Carlo Enrico Paliero – osservando come il provvedimento impugnato, oltre a risultare privo di dispositivo, non esponga le ragioni giustificative delle precisazioni fornite alle richieste avanzate dal custode, richieste il cui contenuto viene apoditticamente condiviso senza illustrare i motivi della autorizzata estensione, oggettiva e soggettiva, della misura cautelare reale anteriormente disposta. Non viene esplicitato, infatti, il contenuto delle osservazioni svolte dal custode, nè vi sono espressamente indicate le ragioni per cui le stesse siano state ritenute fondate.

Inoltre, il formale richiamo, operato nel provvedimento impugnato, alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo la quale eventuali diritti vantati da terzi in buona fede sui beni sottoposti a sequestro possono essere fatti valere nella sede propria, che è quella esecutiva, è genericamente formulato e non spiega le ragioni dell’estensione del sequestro rispetto a soggetti e a beni non ricompresi nel provvedimento cautelare genetico, omettendo peraltro di specificare i motivi per i quali tali beni – facenti capo a società giuridicamente autonome, anche se controllate rispetto a quelle coinvolte nell’indagine – siano stati considerati profitto dei reati associativi ed ambientali oggetto delle imputazioni formulate a carico di persone fisiche poste in posizione apicale nella società controllante, relativamente agli illeciti-presupposto commessi nell’interesse o comunque a vantaggio di quest’ultima.

Non vengono illustrate, infatti, le ragioni per cui i beni costituenti oggetto del sequestro debbano considerarsi profitto del reato, e dunque aggredibili con una misura cautelare reale ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 19 e 53.

Le caratteristiche del provvedimento impugnato non ne consentono, pertanto, una sicura o riconoscibile collocazione fra i modelli di atto processuale tipicamente delineati dal sistema e ne rivela, per converso, aspetti di abnormità strutturale che lo pongono fuori dell’ordinamento, con l’esigenza della sua conseguente rimozione.

E’ noto, infatti, che deve considerarsi affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorchè l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. Un., n. 17 del 10/12/1997, dep. 12/02/1998, Rv. 209603; in motivazione, da ultimo, v. Sez. Un., n. 25957 del 26/03/2009, dep. 22/06/2009, Rv. 243590).

Nel caso in esame – conclude la Corte – il provvedimento impugnato non risulta inquadrabile normativamente, avendo di fatto consentito, in assenza di una domanda cautelare proveniente dall’unico organo in tal senso legittimato, ossia dal P.M., una indebita estensione dell’ambito di applicazione dell’originario vincolo cautelare reale in relazione ad oggetti del tutto diversi da quelli indicati nell’iniziale titolo esecutivo, e a soggetti del tutto estranei alla commissione degli illeciti fonte della loro responsabilità amministrativa del D.Lgs. n. 231 del 2001, ex artt. 19 e 53. L’esecuzione di quel vincolo è stata in tal modo reiterata, senza individuare le ragioni poste alla base della correlativa imputazione di responsabilità degli enti e senza illustrare i motivi per cui i beni individuati come oggetto del sequestro dovessero considerarsi profitto del reato ai fini sopra indicati.

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