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Gestione dipendenti pubblici: parte il conguaglio 2013

Via libera al conguaglio delle retribuzioni imponibili ai fini contributivi per il 2013 per quanto riguarda la gestione dei dipendenti pubblici. L’Inps, con la circolare n. 6 del 16 gennaio 2014, detta le regole applicative. Vediamone gli aspetti principali.

Con circolare n. 105 del 7 agosto 2012 sono state fornite le nuove istruzioni per la compilazione delle denunce mensili analitiche da parte dei sostituti d’imposta, il cui obbligo di trasmissione è previsto dall’art. 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dallla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le denunce mensili analitiche – denominate inizialmente DMA2 – a partire dal 1° novembre 2012 con riferimento alle retribuzioni erogate dal mese di ottobre 2012, costituiscono parte integrante del flusso UniEmens, individuate come ListaPosPA, e rappresentano le nuove modalità di comunicazione dei dati per la valorizzazione della posizione assicurativa, per il calcolo del dovuto contributivo e per la costituzione e l’alimentazione delle posizioni di previdenza complementare delle amministrazioni, degli enti e delle aziende, iscritti alla Gestione dipendenti pubblici.

In tale ambito, per quanto riguarda la dichiarazione delle retribuzioni imponibili ai fini pensionistici – corrispondenti ai valori dei compensi liquidati, nel periodo di riferimento, al lavoratore subordinato – è stata effettuata una generale rivisitazione dei relativi campi, grazie al principio della semplificazione, oltre che nell’intento di evitare continui interventi correttivi conseguenti alle evoluzioni normative e contrattuali delle voci retributive.

La retribuzione imponibile di cui al Dlgs n. 314/1997
In attuazione della delega al Governo, contemplata dall’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 ha introdotto le disposizioni in tema di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione della normativa fiscale e previdenziale concernente i redditi da lavoro dipendente. In particolare, l’art. 6 di questo decreto, sostitutivo della previgente disciplina in materia di determinazione della retribuzione da assoggettare a contribuzione ai fini pensionistici dettata dall’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, poi estesa dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ha stabilito in linea generale il principio dell’unificazione delle basi imponibili (quella fiscale e quella previdenziale), pur senza addivenire ad un’immedesimazione assoluta del profilo previdenziale con quello fiscale, tanto è che in deroga a tale principio sono previste alcune eccezioni dovute alla diversa natura del prelievo. Sono, quindi, utili a pensione, a decorrere dal 1° gennaio 1998, gli emolumenti di cui agli artt. 49 e 51 (cfr. ex articoli 46 e 48) del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), approvato con il Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.

Nello specifico il comma 1 dell’art. 49 stabilisce che “Sono redditi da lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi ad oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri … omissis…”. Il predetto art. 51, inoltre, stabilisce, al comma 1, l’onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente e, quindi, la totale imponibilità di tutto ciò che il lavoratore riceve e, nei commi successivi, alcune specifiche deroghe al principio della totale imponibilità elencando le componenti che non concorrono a formare il reddito o vi concorrono solo in parte.

Tipologie di redditi di lavoro dipendente assoggettabili a contribuzione
Si forniscono di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alcune tipologie di redditi di lavoro dipendente, con l’approfondimento di alcune particolari casistiche. La qualificazione di redditi di lavoro dipendente delle voci retributive sottoelencate determina l’assoggettabilità per l’intero importo alla contribuzione ai fini pensionistici ed ai fini della Gestione unitaria delle attività creditizie e sociali nonché, con i limiti delle specifiche disposizioni, ai fini delle Gestioni Inadel, Enpas, Enpdep ed Enam.
– Stipendio, salario.
• Per il personale con qualifica di dirigente l’art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001 ha introdotto il principio dell’onnicomprensività del trattamento economico come determinato dai contratti collettivi, prevedendo spettanze economiche accessorie correlate alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti. Il trattamento economico determinato è destinato a remunerare tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti e, quindi, qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa.
• Assegno “ad personam” (riassorbile e non), attribuito al fine di rispettare il divieto di “reformatio in peius” del trattamento economico acquisito.
• Trattamenti accessori quali: straordinario, mensilità aggiuntive, gratifiche e comunque tutti quei compensi che adempiono a tali funzioni.
• Gli onorari spettanti agli avvocati dello Stato nonché agli avvocati delle avvocature di enti pubblici;
• I premi una tantum e periodici, i compensi incentivanti, i compensi in natura, le erogazioni liberali in denaro e in natura.
• Gli emolumenti erogati ai ministri, vice ministri e sottosegretari di Stato, equiparati ai dirigenti dello Stato ai sensi degli artt. 7 e 28 del Dpr n. 1092/1973.
• I compensi corrisposti dalle Università ai docenti con incarico annuale di insegnamento, i quali sono legati da rapporto di lavoro dipendente con altre Università o altri organismi pubblici e privati oppure sono liberi professionisti o pensionati.
• I compensi derivanti da prestazioni didattiche rese presso Scuole superiori da docenti che rivestono la qualifica di magistrati amministrativi e funzionari dello Stato, autorizzati dall’ufficio di appartenenza ad accettare l’incarico (risoluzione dell’allora ministero delle Finanze n. 8/1400 del 5 dicembre 1981).
• I compensi che un’amministrazione pubblica corrisponde ai propri dipendenti per la partecipazione a commissioni o comitati costituiti con provvedimenti degli organi di governo o dell’amministrazione medesima ovvero per affidamento di incarichi o funzioni comportanti particolari responsabilità.
• Costituiscono redditi di lavoro dipendente le paghe nette corrisposte al personale militare volontario in ferma breve. In particolare, a far data dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 165/1997, la contribuzione ai fini pensionistici (Ctps) è interamente a carico del ministero della Difesa, anche con riferimento alla quota a carico del lavoratore (8,80), per le “paghe nette” corrisposte per l’effettivo servizio prestato con esclusione della parte di servizio relativa agli obblighi di leva previsti fino al 31 dicembre 2004. Eventuali componenti retributive aggiuntive alle “paghe nette” corrisposte a detto personale volontario sono assoggettate a contribuzione in applicazione delle disposizioni vigenti per la generalità dei lavoratori.
• Per il comparto Sanità i compensi sotto forma di indennità o gettone di presenza, previsti dagli artt. 60 e 62 del Ccnl 8 giugno 2000, il primo riguardante la dirigenza medica e veterinaria del Ssn ed il secondo relativo al personale dirigente del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo, erogati per prestazioni (cfr. es. partecipazione a corsi di formazione in qualità di docente, partecipazione a commissioni di concorso, a comitati scientifici, relazioni a convegni ecc.) svolte per fini non strettamente istituzionali, nelle ipotesi che il compenso venga corrisposto dall’amministrazione di appartenenza o da qualsiasi altra amministrazione dello Stato (cfr., in proposito, circolare Inps n. 57 del 20 aprile 2012).
• Per il Comparto Sanità, l’indennità del Fondo di perequazione previsto dall’art. 57, comma 2, lett. i), del Ccnl 8 giugno 2000, in quanto costituisce, per le categorie di professionisti interessati, un compenso stabilito in sede di contrattazione integrativa, senza alcuna relazione con l’attività libero professionale intramuraria.
• Per il Comparto Sanità sono assoggettabili, per il loro intero ammontare, le somme destinate al finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi, della qualità delle prestazioni individuali, dell’indennità professionale specifica spettante al personale del ruolo sanitario, ex artt. 9 e 10 del Ccnl 10 aprile 2008.
• Per il Comparto Enti locali sono assoggettabili per l’intero ammontare le indennità previste per i segretari comunali di cui al Dpcm 4 agosto 1995 (ad esempio, diritti di segreteria, indennità di supplenza e reggenza, indennità di direzione).

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