La rottamazione dei ruoli non aspetta. Deve infatti essere il debitore il vero e proprio promotore dell’adesione. Ma gli agenti della riscossione non potranno esimersi dal prestare specifica assistenza per la risoluzione delle questioni più controverse e delicate. Il contenuto definitivo della legge di Stabilità, modificando in parte quanto inizialmente previsto, non attribuisce più nessun ruolo attivo agli agenti della riscossione e pertanto saranno gli stessi debitori interessati che dovranno farsi promotori dell’adesione alla mini sanatoria delle somme affidate in carico a Equitalia.
La procedura di definizione agevolata dei carichi pendenti presso il concessionario della riscossione si articola dunque in una serie di passaggi e valutazioni di opportunità che il debitore interessato non può esimersi dal compiere.
Primo step – Gli importi sanabili. Il primo passaggio consiste nel prendere visione presso lo sportello di Equitalia degli importi iscritti a ruolo o derivanti da accertamenti esecutivi affidati in riscossione. Da questo accesso e dalla relativa documentazione (estratto di ruolo) il debitore potrà verificare quali somme sono suscettibili di sanatoria ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste nei commi da 618 a 624 dell’articolo 1 della legge n.147 del 2013. Saranno infatti soltanto gli importi inclusi in ruoli o in accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre scorso che potranno formare oggetto di definizione agevolata. Generalmente nell’estratto di ruolo la data di presa in carico delle somme è riportata nella parte descrittiva del titolo accanto alla eventuale data di notifica. Se la data di affidamento delle somme non fosse desumibile sarà necessario chiederla espressamente al funzionario incaricato.