Comunione legale (immediata) anche sulle partecipazioni possedute in società personali e conseguente imputazione al 50% dei proventi ai coniugi per la relativa tassazione. Con il documento n. 26 di dicembre 2013, l’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Irdcec) è intervenuto sulla disciplina tributaria, inerente ai beni in comunione legale patrimoniale, rappresentati soprattutto da compendi immobiliari e da partecipazioni. Il diritto di famiglia è impostato, allo stato attuale, sulla perequazione economica e sociale dei coniugi, come si evince chiaramente dagli artt. 159 e seguenti del codice civile, stabilendo che, in mancanza di altra convenzione matrimoniale (separazione), quello della comunione è il regime naturale per i matrimoni contratti a partire dal 20/09/1975. Gli articoli 177 e 179 c.c. individuano i beni personali e quelli comuni, disponendo che i primi entrano a far parte della comunione legale al momento dell’acquisto (cosiddetta «comunione immediata»), mentre gli altri soltanto allo scioglimento della medesima comunione, se ancora esistenti (cosiddetta «comunione de residuo»).