26 Aprile 2024, venerdì
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Capitali all'estero, vanno dichiarati anche gli importi sotto i 10.000 €

Semplificare gli adempimenti dei contribuenti con attività estere detenute in paesi collaborativi e, parallelamente, rafforzare il contrasto alle frodi internazionali attingendo ad alcuni principi della normativa antiriciclaggio. Questi gli obiettivi delle nuove regole dell’Agenzia delle Entrate sul monitoraggio dei capitali all’estero, secondo le quali vanno dichiarati anche importi sotto i 10 mila euro. Tra indicazioni fornite dalla circolare 38/E di oggi, con cui l’Agenzia delle Entrate si sofferma sulle modifiche al decreto legge n. 167/1990 introdotte dalla Legge Europea 2013, entrano nel quadro Rw gli investimenti dei titolari “effettivi” delle attività all’estero e non più solo di quelli diretti L’Agenzia dà una definizione a maglie larghe di stati o territori collaborativi, includendo tra questi non solo i paesi appartenenti alla white list ma anche quelli che, pur non rientrando nella lista, prevedono un opportuno scambio di informazioni con il fisco italiano. Ciò può avvenire tramite una convenzione contro le doppie imposizioni, uno specifico accordo internazionale, oppure perché con essi si attuano disposizioni comunitarie sull’assistenza amministrativa. In tutte queste ipotesi, infatti, questi stati assicurano comunque la possibilità di un controllo da parte del fisco italiano. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia devono indicare nel quadro Rw di Unico gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria. Sono tenuti, inoltre, a compilare il quadro Rw di Unico non soltanto i possessori “formali” delle attività estere, ma anche coloro che possono esserne considerati i “titolari effettivi”. La normativa antiriciclaggio definisce “titolare effettivo”, per la società, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, la possiedono o controllano; in caso di entità giuridiche, come per esempio fondazioni o trust, la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio. Inoltre, non è più previsto il limite di 10 mila euro al di sopra del quale scattava l’obbligo dichiarativo. Il monitoraggio riguarda, quindi, tutte le attività e gli investimenti detenuti all’estero.

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