29 Marzo 2024, venerdì
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Banche e fiduciarie in azione

Tutti i redditi derivanti dagli investimenti detenuti all’estero e dalle attività estere di natura finanziaria devono essere assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi da banche, fiduciarie o altro intermediario residente che intervengono nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi, oltre che nei casi in cui detti investimenti ed attività’ siano ad essi affidati in custodia, amministrazione o gestione. Nessun obbligo di compilazione del quadro RW per gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria affidate in gestione o in amministrazione a banche, a fiduciarie o agli altri intermediari indicati dall’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 231/07. Si potrebbero riassumere in tal modo le molte novità contenute nella circolare 38/E diffusa ieri dall’Agenzia delle Entrate e con la quale vengono dettate le nuove disposizioni in materia di monitoraggio fiscale in attuazione di quanto previsto dalla legge 6 agosto 2013, n. 97. L’Agenzia delle Entrate, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto legge 167 del 1990, così come modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 2013, n.97, ha precisato meglio i termini e le modalità degli obblighi di sostituzione d’imposta posti a carico di banche e fiduciarie laddove vengano utilizzati come veicolo per l’accredito in Italia di flussi provenienti dall’estero e che può anche prescindere da un formale incarico all’incasso degli stessi.

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