25 Aprile 2024, giovedì
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Società tra avvocati, quattro argomenti per non perdere un’occasione

Lo spirare del termine entro il quale, a mente dell’articolo 5 della nuova legge professionale forense, il Governo, esercitando la delega attribuitagli dal Parlamento, avrebbe dovuto disciplinare la società tra avvocati, sta creando più di una incertezza interpretativa.
La posizione del Cnf
Alla tesi di quanti ritengono che, in assenza di un decreto legislativo di attuazione della suddetta delega, gli avvocati possano ugualmente esercitare la professione in forma societaria secondo il modello delle società tra professionisti, disciplinate dall’articolo 10 della legge n. 183/2011 e dal Dm n. 34/2013, si contrappone la posizione del Consiglio nazionale forense, il quale, con la circolare n. 18-C-2013, ha chiarito che:
a) Il mancato esercizio della delega non priva di ogni efficacia l’articolo 5 della legge professionale;
b) alla legge di delega – pur in assenza del successivo decreto delegato – deve attribuirsi una efficacia normativa propria anche sul piano materiale e con riferimento alla vis abrogans della disposizione delegante nei confronti di quelle norme previgenti con essa incompatibili;
c) rimane salva, quindi, la volontà del legislatore di assoggettare la società tra avvocati (Sta) ad una disciplina speciale e, di conseguenza, la impossibilità di esercitare la professione forense nelle forme della società tra professionisti (Stp).

La pronuncia della Consulta
La tesi del Consiglio Nazionale Forense fa perno su una non recente pronuncia della Corte costituzionale secondo la quale “la legge delega, sotto il profilo del contenuto, è un vero e proprio atto normativo, nel senso che è un atto diretto a porre, con efficacia erga omnes, norme legislative costitutive dell’ordinamento giuridico: norme che hanno la particolare struttura e l’efficacia proprie dei principi e criteri direttivi, ma che, per ciò stesso, non cessano di possedere tutte le valenze tipiche delle norme legislative (come, ad esempio, quelle di poter essere utilizzate, ai fini interpretativi, da qualsiasi organo chiamato a dare applicazione alle leggi). Pertanto, come non può essere contestata l’idoneità delle disposizioni contenute nella legge delega a formare, quali norme interposte, il parametro di costituzionalità dei decreti legislativi delegati, così non può essere negata, in linea di principio, l’impugnabilità ex se della legge di delegazione” (Corte Costituzionale 4 maggio 1990 n. 224).

Questo lontano precedente della Corte costituzionale, dunque, legittimerebbe una interpretazione “conservativa” dell’art. 5 della nuova legge professionale, perché consentirebbe di ritenere che questa norma mantiene la sua efficacia e la sua validità anche in assenza del decreto legislativo di attuazione, con la ulteriore conseguenza che agli avvocati non si applicherebbe la disciplina dettata dal legislatore per le Stp e che la eventuale costituzione di una tal società, della quale siano soci alcuni legali, sarebbe viziata di nullità per contrarietà a norme imperative.

I quattro argomenti contrari
Alla soluzione interpretativa del Consiglio nazionale forense, tuttavia, si possono opporre almeno quattro argomenti.

Il primo argomento: la sentenza della Corte Costituzionale, espressamente citata dalla circolare del Cnf, sembrerebbe un precedente isolato seguito da qualche altra decisione di poco successiva (Corte costituzionale 11 giugno 1993 n. 308).

Il secondo argomento: la Corte, affermando il principio richiamato dal Cnf nella sua circolare, ha vagliato la legittimità costituzionale di norme contenute in una legge di delega che, all’epoca della decisione, erano già state attuate, perché il Governo aveva già emanato il decreto legislativo, ovvero dovevano ancora attuarsi, perché il termine per l’esercizio della delega non era ancora scaduto.
Ben diverso, dunque, è il caso in cui il Governo abbia fatto decorrere il termine previsto dalla legge di delega.

Il terzo argomento: la Corte, quando è stata investita della legittimità costituzionale di leggi di delega non attuate, ha affermato che “essendo decorso il termine, la legge di delega impugnata non può esplicare alcun effetto, onde il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse” (Corte costituzionale 19 luglio 1996 n. 265); e più recentemente il Giudice delle Leggi ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse, perché nelle more non erano stati approvati i decreti di attuazione della legge di delega e questi non avrebbero più potuto essere emanati per scadenza del termine entro il quale si sarebbe dovuto espletare questo incombente (Corte costituzionale 1 giugno 2006 n. 216).

Se non è ammissibile il giudizio di costituzionalità di una legge di delega quando questa non è stata attuata per l’inutile decorso del termine, a maggior ragione si deve escludere che la medesima disposizione conservi la sua validità e che i principi e criteri direttivi possano elevarsi a principi dell’ordinamento giuridico dotati di forza vincolante.

Il quarto argomento: se un decreto legislativo, con il quale il Governo dia tardiva attuazione ad una delega, è passibile di essere dichiarato incostituzionale per “eccesso di delega” (anzi, in questi casi, secondo una certa corrente di pensiero, si sarebbe in presenza di una ipotesi di difetto assoluto di delega con conseguente possibilità per i giudici ordinari di disapplicare direttamente la norma illegittima), non può riservarsi diversa sorte a quei principi e criteri direttivi enunciati da una legge di delega che sia rimasta inattuata.

In conclusione, la tesi secondo la quale all’articolo 5 del nuovo ordinamento professionale debba riconoscersi una residua efficacia normativa, pur in assenza del successivo decreto delegato e dopo che questo atto non potrà più essere adottato per la scadenza del termine entro il quale il Governo avrebbe dovuto emanarlo, ci sembra messa a dura prova dai quattro argomenti sopra sinteticamente esposti.

Lo scenario attuale
Tutto ciò, però, non è senza conseguenze perche, coerentemente, dovrebbe essere consentita anche agli avvocati la possibilità di costituire società nelle forme disciplinate dall’art. 10 della L. 183/2011.

Infatti, almeno fino a quando il legislatore non interverrà con un nuovo provvedimento ad hoc, sarebbe una forzatura ascrivere una qualche vis abrogans ad una norma, l’articolo 5 della legge professionale ed i principi ivi espressi, che è oramai priva di efficacia e sarebbe arbitrario, in assenza di una espressa deroga normativa, escludere gli avvocati, sebbene professionisti, dall’ambito di applicazione delle disposizioni che regolano le Stp.

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