26 Aprile 2024, venerdì
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L’Onu batte un colpo su privacy e spioni

L’affare Snowden produce quasi ogni giorno nuove rivelazioni, comprese le intercettazioni e le attività spionistiche riguardanti l’Italia a opera della National Security Agency, Nsa, peraltro smentite dalle nostre autorità.

Altri governi, invece, non hanno gettato acqua sul fuoco e hanno prontamente reagito portando la questione a livello internazionale, investendone le Nazioni Unite. Come già accennato, l’angolo visuale prescelto è quello di una regolamentazione dell’acquisizione illegale di dati nella rete, dimensionata sotto il profilo della tutela della privacy come diritto dell’uomo.

Il Brasile e la Germania, due vittime esemplari delle intercettazioni illegali, hanno presentato alle Nazioni Unite un progetto di risoluzione su “Il diritto alla privacy nell’era digitale”. La risoluzione è stata adottata il 26 novembre 2013 per consensus, senza cioè procedere a una votazione formale. Nessun membro degli stati spioni (i c.d. five eyes: Australia, Canada, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Regno Unito) si è opposto.

L’originario progetto di Brasile e Germania ha acquisito, strada facendo, la sponsorizzazione di altri stati: sette dell’Unione Europea (Italia esclusa), taluni latino-americani, compresa Cuba, i cui quarti di democraticità non sono davvero esemplari. Perfino la Corea del Nord si è accodata in un improvviso, quanto improbabile, anelito democratico per il rispetto dei diritti umani, come sancito nel preambolo della risoluzione!

Era pre-digitale
Le risoluzioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite non sono giuridicamente vincolanti, ma possono costituire un primo passo per una regolamentazione della materia. La risoluzione su “Il diritto alla privacy nell’era digitale” prende spunto dal fatto che il progresso tecnologico consente a individui, società e governi di istituire meccanismi di sorveglianza, intercettazione e acquisizione di dati in maniera illegale, in violazione dell’art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dell’art 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

Ambedue le disposizioni proteggono l’individuo da interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa e nella sua corrispondenza. Le disposizioni in questione furono adottate nell’era pre-digitale (la Dichiarazione è del 1948, mentre il Patto è del 1966), ma il loro contenuto può facilmente essere adattato ai tempi moderni. Ovviamente il diritto alla privacy, come accade per la maggioranza dei diritti umani, non è assoluto, ma può comportare delle deroghe.

Queste, come è affermato in uno dei preamboli della risoluzione, debbono tuttavia essere conformi a tutti gli altri obblighi derivanti dal rispetto dei diritti dell’uomo. Ad es. l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che pure protegge il diritto alla privacy, stabilisce che le ingerenze dell’autorità pubblica devono essere stabilite per legge e debbono costituire una misura necessaria, in una società democratica, per tutelare la sicurezza nazionale e quella pubblica.

Ciò vale anche per la lotta al terrorismo internazionale. La risoluzione ribadisce, infatti, che le misure adottate dagli stati per combattere il terrorismo debbono essere conformi al diritto internazionale, inclusi gli obblighi derivanti dai diritti dell’uomo, diritto umanitario e diritto dei rifugiati. Di rilievo è che la risoluzione, con un aggancio ai fatti recenti, esprima profonda inquietudine per le intercettazioni extraterritoriali e per l’acquisizione dei dati su larga scala.

Nuova risoluzione
Nella parte operativa la recente risoluzione raccomanda in particolare agli stati di rispettare il diritto alla privacy – anche nel contesto della comunicazione digitale; di adottare misure adeguate alla scopo di porre termine alle violazioni finora perpetrate e di prendere misure preventive adeguate.

In aggiunta, prevede di esaminare i sistemi di intercettazione, inclusi quelli di massa, al fine di impedire la violazione del diritto alla privacy. Infine raccomanda di istituire o mantenere organismi di supervisione adeguati a livello nazionale, allo scopo di impedire che la raccolta di dati sia in violazione del diritto alla privacy.

I seguiti prospettati sono quelli tipici della risoluzioni delle Nazioni Unite. All’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani viene chiesto di presentare un rapporto alla prossima sessione del Consiglio dei diritti umani sulle intercettazioni a livello nazionale e extraterritoriale, incluse quelle condotte su larga scala. Il rapporto dovrà essere presentato anche all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

La questione del diritto alla privacy e dei sistemi di sorveglianza non è nuova alle Nazioni Unite, tanto che prima dell’affare Snowden il Consiglio dei diritti umani aveva nominato un rapporteur nella persona di Frank La Rue, che aveva prodotto un elaborato documento in materia.

Tutti accontentati
In sostanza la risoluzione non scontenta nessuno. Il Brasile si è congratulato per il fatto che essa per la prima volta stabilisce che i diritti umani devono prevalere indipendentemente dal mezzo di trasmissione usato e debbono essere protetti anche quando la manifestazione del pensiero avvenga in via digitale.

Altri stati hanno lamentato la mancanza di un accenno a uno specifico meccanismo internazionale volto a garantire la privacy e il diritto di espressione. Ma è proprio tale assenza che probabilmente ha indotto gli stati spioni a non dissociarsi dal consensus, insieme a un buon numero di altri stati che non sono certamente campioni dei diritti umani.

Comunque il sasso è stato lanciato e si vedrà come s’intende procedere in seno al Consiglio dei diritti umani e nel quadro dell’Assemblea Generale. Con l’avvertenza che una regolamentazione internazionale dello spionaggio in tempo di pace non può essere vista esclusivamente sotto la prospettiva del diritto dell’individuo nei confronti dello stato.

Per due ragioni: in primo luogo perché una tutela, per quanto imperfetta, già esiste ed è assicurata dal Patto sui diritti civili e politici e da altri strumenti a livello regionale, come la Convenzione europea dei diritti dell’uomo; in secondo luogo perché nel programma di spionaggio massiccio effettuato dagli Stati Uniti e dai loro alleati vengono in considerazione non solo, e non tanto, gli interessi degli individui, quanto quelli degli stati a vedere tutelata la loro sovranità territoriale, in modo che la loro sicurezza sia garantita e la sfera di libertà accordata dal diritto internazionale sia messa al riparo da indebite ingerenze.

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