Gli adempimenti antiriciclaggio incombono individualmente sui singoli componenti del collegio sindacale. Ciò vale non solo ai fini dell’adeguata verifica ma anche in tema di comunicazioni relative alle irregolarità sui contanti e per la segnalazione di operazioni sospette. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, con la circolare Irdcec (Istituto di ricerca dei dottori commercialisti ed esperti contabili) n. 36/IR del 3/12/2013, ha diffuso i chiarimenti Mef, Uif e Gdf in materia di adempimenti antiriciclaggio, già rilasciati e anticipati su ItaliaOggi Sette dell’11/11/2013. Ricordiamo di seguito alcuni passaggi salienti.
Obblighi del collegio sindacale. In relazione al collegio sindacale incaricato della revisione legale viene indagata la modalità individuale o collegiale per la corretta attuazione delle misure antiriciclaggio. Sul tema l’Irdcec aveva già sostenuto (circ. 16/IR del 15/3/10) che gli adempimenti legati all’adeguata verifica, registrazione dei dati e segnalazione di operazione sospetta, gravassero in capo ai sindaci-revisori e non al collegio, in quanto soggetti destinatari della normativa (art. 13, dlgs 231/07). Per il Mef, a seguito delle previsioni dell’art. 12, c. 3-bis e art. 52 del decreto, nelle società destinatarie della normativa antiriciclaggio, gli obblighi permangono in capo a ciascun componente del collegio, tanto più che la previsione è rafforzata da una sanzione di tipo penale a carattere personale. Anche nelle società non destinatarie della normativa in commento i sindaci sono tenuti a ottemperare singolarmente agli obblighi e, considerata la sanzionabilità penale a carico del singolo soggetto, non può riconoscersi alcuna valenza all’eventuale verbalizzazione del dissenso da parte di un componente del collegio. In relazione alla comunicazione al Mef ex art. 51 per le violazioni sul trasferimento di contante o titoli al portatore, i sindaci incaricati del controllo contabile sono certamente soggetti all’obbligo di comunicazione, mentre viene riscontrato, evidenziandone criticità operative, un parere divergente in relazione al collegio sindacale non incaricato della revisione.