Più tempo per l’invio delle comunicazioni sui beni ai soci e sui finanziamenti e capitalizzazioni concesse all’impresa. Con un comunicato stampa diffuso ieri, l’Agenzia delle entrate ha, infatti, confermato la validità degli invii telematici effettuati entro il prossimo 31 gennaio 2014.
Anche sulla comunicazione dei beni ai soci si apre dunque una finestra temporale, così come già avvenuto per lo spesometro, in base alla quale i contribuenti potranno procedere agli invii anche oltre la scadenza del 12 dicembre prossimo.
Il comunicato di ieri non risolve comunque i dubbi ancora sul tappeto, fra i quali gli obblighi di comunicare il totale dei versamenti e dei finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate senza tener conto delle restituzioni avvenute in corso d’anno, che rischia di ingolfare l’anagrafe tributaria di dati inutili ai fini dell’accertamento sintetico. Anche l’esclusione dalla comunicazione introdotta a favore dei soggetti in semplificata che non hanno un conto dedicato alla gestione dell’impresa appare in contrasto con la realtà fattuale e con le indicazioni da sempre fornite dalle Entrate in ordine alla tracciabilità delle movimentazioni aziendali.
Queste due precisazioni in ordine alla comunicazione telematica dei finanziamenti e delle capitalizzazioni in scadenza il prossimo 12 dicembre sono contenute nelle istruzioni alla compilazione del modello diffuse lo scorso 28 novembre sul sito delle Entrate.
Sulla comunicazione dei beni d’impresa concessi in uso ai soci e sui finanziamenti e le capitalizzazioni ricevute, continuano dunque ad avvicendarsi prese di posizione da parte del fisco che destano stupore e alimentano dubbi sull’utilità dello stesso invio dei dati.
Le istruzioni allegate al nuovo modello di comunicazione indicano, infatti, con esempi numerici, come il dato dei finanziamenti da comunicare sia da prendere sempre al lordo delle eventuali restituzioni fatte dalla società al socio nel corso dello stesso periodo d’imposta. Se l’intento del fisco è quello di superare così facendo la fatidica soglia di esenzione posta a livello di 3.600 euro su base annua per ciascuna tipologia rilevante (finanziamenti e capitalizzazioni) l’effetto che se ne ottiene è esattamente contrario alla logica della comunicazione introdotta dall’articolo 2, comma septiesdecies, del decreto legge n. 138 del 2011. Secondo tale disposizione, infatti, «l’Agenzia delle entrate … ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società».