Sono nulli gli atti fiscali recapitati da Equitalia a un indirizzo diverso dalla residenza del contribuente, al quale è sufficiente dimostrare l’estraneità del luogo alla sua sfera soggettiva. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza 25938 del 19 novembre 2013, ha accolto il ricorso di un avvocato che contestava un preavviso di fermo amministrativo e due cartelle di pagamento spedite a un indirizzo sbagliato dal concessionario della riscossione. Il legale ha fatto un ricorso straordinario in Cassazione impugnando la decisione del Giudice di pace di Floridia che aveva respinto l’opposizione presentata contro un preavviso di pagamento di fermo amministrativo relativo a tre cartelle.
Con il primo motivo, depositato al Palazzaccio, la difesa sottolinea che sarebbe stato violato l’articolo 140 del codice di procedura civile e lamenta l’omessa motivazione del giudice onorario circa in ordine ai motivi che avrebbe addotto a sostegno della validità della notificazione e della ricezione della raccomandata. In particolare il ricorrente sostiene che il plico sarebbe stato spedito a un indirizzo diverso dalla sua residenza e del tutto estraneo alla sua sfera soggettiva, circostanza del tutto ignorata dal giudice di pace.
Ad avviso della sesta sezione civile il ricorso è pienamente fondato. Infatti, scrivono in una laconica sentenza i Supremi giudici, che la motivazione della sentenza relativamente al fatto controverso e decisivo per il giudizio è apparente perché il giudice a quo si è limitato ad affermare che le cartelle di pagamento «risultano regolarmente notificate», omettendo di esaminare i documenti di cui è detto in ricorso. Anche la Procura generale di Piazza Cavour ha chiesto in udienza di accogliere il ricorso del professionista.