14 Dicembre 2024, sabato
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Cosa cambia: Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo

Con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L 21 giugno 2013, n. 69, (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), dovevano essere stabilite le modalità di attuazione e di monitoraggio degli effetti derivanti dall’applicazione del meccanismo di rateazione nel caso in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, posto che in tal caso la rateazione delle somme iscritte a ruolo può essere aumentata fino a 120 rate mensili (art. 52, DL 69/2013). Tale norma è stata attuata dal D.M. 6 novembre 2013 che ha stabilito che il debitore, all’atto della richiesta di un piano di rateazione può alternativamente:
– chiedere un piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
– chiedere un piano di rateazione straordinario, fino a un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.
Analoga situazione si verifica in caso di richiesta di proroga di un piano di rateazione ordinario o straordinario. In sostanza vi sono 4 tipologia di piano di rateazione: ordinario, straordinario, proroga dell’ordinario e proroga dello straordinario. L’accoglimento della richiesta di rateazione è condizionato al fatto che il debitore inoltri un’istanza motivata allegando la documentazione comprovante i requisiti richiesti, ivi inclusa la solvibilità valutata in relazione al piano di rateazione. Le condizioni sussistono quando l’importo della rata: per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente; per gli altri soggetti è superiore al 10% del valore della produzione.

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