In merito alla possibilità di costruzione di parchi eolici in prossimità di aeroporti deve essere perseguito il primario obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza e impedire la realizzazione di potenziali pericoli per la navigazione aerea.
In applicazione di questo principio il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 5291 del 4.11.2013 ha riconosciuto la legittimità del diniego di autorizzazione rilasciato dall’ENAC (Ente nazionale per l’aviazione civile) in relazione alla costruzione di un parco eolico in prossimità di un aeroporto.
In particolare, nella vicenda in oggetto, la società costruttrice aveva chiesto il rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un parco eolico composto da otto generatori aventi altezze comprese fra 107 e 125 mt..
L’ENAC aveva negato la propria autorizzazione poiché vi era il rischio che gli aerogeneratori potessero incidere con le traiettorie di decollo e atterraggio da e per il vicino aeroporto di Crotone (che dista circa 5 chilometri dal progettato impianto) e che inoltre l’ubicazione degli aerogeneratori risultasse all’interno dell’area ATZ (‘zona di traffico aeroportuale’), nel cui ambito sussistono “condizioni di incompatibilità assoluta” per l’edificazione di parchi eolici in forza della circolare Enac del 25 febbraio 2010.
Avverso queste decisioni la società proponeva ricorso il quale veniva rigettato dal T.A.R. di primo grado e per l’effetto proponeva appello al Consiglio di Stato.
In particolare la società contestava i poteri attraverso i quali l’Enac aveva negato l’installazione degli aerogeneratori.
Prima di entrare nel merito della decisione dei giudici d’Appello sembra opportuno richiamare il contenuto della disposizione di cui all’articolo 707 del codice della navigazione.
Quest’articolo denominato “Determinazione delle zone soggette a limitazioni” prevede, in particolare, che:
“[I]. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l’ENAC individua le zone da sottoporre vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell’esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell’ENAC.[…]
[III]. Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono indicate dall’ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell’ufficio del comune interessato.[…]
[V]. Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell’ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione dell’Annesso XIV ICAO”.
In merito ai poteri esercitati dall’Enac i giudici del Consiglio di Stato hanno precisato “le pertinenti disposizioni del codice della navigazione (e, in particolare, gli articoli 707 e seguenti, nel testo risultante dall’articolo 3 del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96), se per un verso annettono valenza costitutiva alla predisposizione, da parte dell’ENAC, di apposite mappe volte ad individuare le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti, per altro verso non impediscono per ciò stesso all’Ente in questione di individuare in via generale ulteriori tipologie di aree in relazione alle quali imporre vincoli e limitazioni in relazione ai possibili ostacoli alla navigazione aerea e ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale (e ciò, in coerenza con le previsioni di cui al primo comma del rinnovellato articolo 707 cod. nav.).[…] Ebbene, dal quadro normativo dinanzi sinteticamente richiamato emerge che il potere per l’ENAC di imporre vincoli e limitazioni relativi agli ostacoli che possono costituire pericoli per la navigazione aerea non risulta limitato alla sola predisposizione delle mappe di cui è menzione al terzo comma del richiamato articolo 707 cod. nav., ma si traduce nella possibilità di esercitare ulteriori e diversi poteri – anche autorizzativi – nella medesima materia e per le medesime finalità”.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha riconosciuto come l’Enac abbia correttamente esercitato i poteri che gli derivano dalle disposizioni del codice della navigazione e che in materia di costruzione di impianti produttivi in prossimità di aeroporti, deve essere eliminato qualsiasi rischio per la sicurezza della navigazione aerea sino a ridurlo pressoché a zero.